I talenti musicali trovano l'agevolazione
Pubblicato il 06 febbraio 2015
Trova attuazione l'agevolazione prevista dal decreto “Cultura” (D.L. n.
91/2013) che ha previsto il riconoscimento, ai fini delle imposte sui redditi, di un
credito d'imposta alle imprese produttrici di fonogrammi e videogrammi musicali, nonché alle
imprese produttrici e organizzatrici di spettacoli musicali dal vivo, esistenti almeno dal 1° gennaio 2012, in relazione ai costi sostenuti per attività di realizzazione e promozione di registrazioni fonografiche o videografiche musicali che siano opere prime e seconde di nuovi talenti, definiti come artisti, gruppi di artisti, compositori o artisti-interpreti.
Infatti, è stato pubblicato nella “
Gazzetta Ufficiale” n. 27 del 3/2/2015 il
decreto del ministero dei Beni ed Attività Culturali del Turismo del 2 dicembre 2014.
L'agevolazione produce effetti per i
costi sostenuti dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016, con il limite di importo massimo pari a 200mila euro nei suddetti tre anni.
Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 30 per cento dei costi sostenuti per
attività di sviluppo, produzione, digitalizzazione e promozione di registrazioni fonografiche e videografiche musicali, che siano opere prime o seconde, di compositori, di artisti interpreti o esecutori, nonchè di gruppi di artisti, commercializzate in un numero di copie non inferiore a mille, a condizione che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, i predetti soggetti abbiano già pubblicato e messo in commercio in Italia o all'estero, al proprio nome anagrafico o eventualmente artistico, non più di un'opera.
Sono agevolabili le seguenti spese:
- compensi relativi allo sviluppo dell'opera, quelli spettanti agli interpreti o esecutori, al produttore artistico, all'ingegnere del suono e ai tecnici, e le spese per la formazione e l'apprendistato
- utilizzo e noleggio degli studi di registrazione
- noleggio e trasporto di materiali e strumenti
- spese di montaggio, missaggio, masterizzazione, digitalizzazione e codifica dell'opera
- spese di progettazione e realizzazione grafica
- promozione e pubblicità dell'opera.
Le
imprese interessate devono presentare al Mibact, dall'1 gennaio al 28 febbraio dell'anno successivo a quello di commercializzazione dell'opera (intesa come data di prima messa in commercio del relativo supporto fisico)
apposita istanza. Le modalità saranno definite entro 90 giorni dall'entrata in vigore del decreto.
Il
credito d'imposta è utilizzabile solo in compensazione con F24 e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini Irap.