I soggetti destinatari della normativa antiriciclaggio

Pubblicato il 12 luglio 2017

La normativa in materia di prevenzione del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, coinvolge un’ampia serie di soggetti obbligati ad attuare procedure di verifica dell’identità del cliente e delle operazioni poste in essere dallo stesso. A partire dal 4 luglio 2017, entrano in gioco nuovi soggetti tra quelli obbligati ad adempiere alle prescrizioni in materia antiriciclaggio.

Normativa

D.Lgs. n. 90 del 25 maggio 2017 (art. 1)

Legge n. 170 del 12 agosto 2016 (art. 15)

Direttiva UE n. 849 del 20 maggio 2015

D.Lgs. n. 231 del 21 novembre 2007 (art. 3)

Rivisitazione della disciplina

Con il recepimento della IV direttiva UE in materia di prevenzione ai fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, sono state riviste le norme vigenti e apportate modifiche ai relativi provvedimenti correlati.

La norma comunitaria sollecitava gli Stati membri ad identificare ulteriori soggetti da includere tra i destinatari degli obblighi in relazione alle attività esercitate, qualora le stesse fossero risultate suscettibili di utilizzo con finalità elusive della vigente disciplina antiriciclaggio.

Nuovi soggetti

Dal 4 luglio 2017, nuovi soggetti entrano a far parte della platea degli obbligati ad adempiere alle prescrizioni in materia antiriciclaggio, quali:

  • le attività di compro oro;
  • i consulenti finanziari e le società di consulenza finanziaria che non operano con mandato da parte degli intermediari finanziari abilitati;
  • le SICAF, società (costituite in forma di società per azioni) che hanno per oggetto esclusivo l’investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante l’offerta di azioni proprie e di altri strumenti finanziari partecipativi;
  • i prestatori di servizi di conversione di valuta virtuale.

La fruizione del bonus

Le novità normative hanno portato ad individuare i destinatari della normativa (soggetti obbligati), operando una riclassificazione suddivisa in cinque fasce, ovvero:

  • intermediari bancari e finanziari;
  • altri operatori finanziari;
  • professionisti;
  • altri operatori non finanziari;
  • prestatori di servizi di gioco.

 

La forma giuridica non rileva ai fini della normativa in esame, risultano pertanto soggetti alle prescrizioni di legge indistintamente sia le persone fisiche che le persone giuridiche.

Intermediari bancari e finanziari

I soggetti che esercitano attività di raccolta del risparmio, di concessione di credito e finanziamenti sotto qualsiasi forma, nonché di mediazione delle medesime attività, sono classificati, ai fini della normativa in oggetto, nella categoria intermediari bancari e finanziari.

Rientrano in tale tipologia:

  • banche;
  • poste italiane S.p.a.;
  • istituti di moneta elettronica (IMEL);
  • istituti di pagamento (IP);
  • società di intermediazione mobiliare (SIM);
  • società di gestione del risparmio (SGR);
  • società di investimento a capitale variabile (SICAV);
  • società di investimento a capitale fisso, mobiliare e immobiliare (SICAF);
  • agenti di cambio;
  • intermediari finanziari abilitati;
  • Cassa depositi e prestiti S.p.a.;
  • imprese di assicurazione e relativi intermediari (agenti, mediatori e altri soggetti autorizzati) che operano nei rami ‘‘vita’’;
  • soggetti eroganti micro-credito;
  • confidi (e gli altri soggetti ex art. 112 TUB);
  • soggetti abilitati che operano cartolarizzazione di crediti;
  • società fiduciarie iscritte nell’albo degli intermediari finanziari (art. 106 TUB);
  • consulenti finanziari e società di consulenza finanziaria.

Altri operatori finanziari

Sono annoverati nella categoria degli altri operatori finanziari i seguenti soggetti:

  • società fiduciarie (non iscritte nell’albo ex art. 106 TUB);
  • mediatori creditizi;
  • agenti in attività finanziaria;
  • soggetti che esercitano professionalmente l’attività di cambio valuta.

Professionisti

Pur non apportando novità di rilievo nell’ambito dell’individuazione dei professionisti obbligati, il provvedimento ha ricompreso nella categoria dei professionisti i seguenti soggetti:

  • ragionieri, dottori commercialisti ed esperti contabili iscritti all’Albo professionale;
  • consulenti del lavoro iscritti all’Albo Professionale;
  • periti, consulenti ed altri soggetti (ced, tributaristi, ecc...) che svolgono in maniera professionale attività in materia di contabilità e tributi;
  • notai;
  • avvocati;
  • associazioni di categoria di imprenditori e commercianti (che svolgono attività in materia di contabilità e tributi);
  • revisori legali e società di revisione;
  • C.A.F. e Patronati.

Altri operatori non finanziari

Un ulteriore raggruppamento di operatori non finanziari include:

  • prestatori di servizi relativi a società o trust, individuabili in quei soggetti che svolgono professionalmente attività di costituzione di società, servizi di domiciliazione aziendale, costituzione, gestione, amministrazione di trust ecc...
  • soggetti che esercitano attività di commercio di cose antiche;
  • soggetti che esercitano attività di case d’asta o galleria d’arte;
  • operatori professionali in oro, c.d. compro oro;
  • agenti in affari che svolgono attività in mediazione immobiliare;
  • soggetti che esercitano l’attività di custodia e trasporto di denaro contante e di titoli o valori a mezzo di guardie particolari giurate;
  • soggetti che esercitano attività di mediazione civile;
  • soggetti che svolgono attività di recupero stragiudiziale dei crediti per conto di terzi;
  • soggetti che svolgono attività di conversione di valute virtuali.

Prestatori di servizi di gioco

L’attenzione del Legislatore verso coloro che prestano servizi di gioco è confermata dall’istituzione di una specifica categoria di soggetti obbligati:

  • operatori di gioco on line che offrono, attraverso la rete internet e altre reti telematiche o di telecomunicazione, giochi, con vincite in denaro, su concessione dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli;
  • operatori di gioco su rete fisica che offrono, anche attraverso distributori ed esercenti (a qualsiasi titolo contrattualizzati), giochi, con vincite in denaro, su concessione dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli;
  • soggetti che gestiscono case da gioco.

Altri soggetti

Pur se non classificati in alcuna specifica categoria, per taluni altri soggetti permane l’obbligo di rispettare esclusivamente le disposizioni in materia di segnalazione di operazioni sospette e di comunicazioni oggettive; questi sono:

  • pubbliche amministrazioni;
  • società di gestione accentrata di strumenti finanziari (SGA);
  • società di gestione dei mercati regolamentati di strumenti finanziari (borsa valori);
  • soggetti che gestiscono strutture per la negoziazione di strumenti finanziari e di fondi interbancari;
  • società di gestione dei servizi di liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari;
  • società di gestione.

 

Osserva

Rispetto alla disciplina in vigore fino al 3 luglio 2017, non risultano più direttamente investite dagli obblighi di Legge le società di riscossione tributi, ora parificate (ai fini della normativa antiriciclaggio) alle Pubbliche Amministrazioni, quindi con oneri limitati alle comunicazioni ed alle segnalazioni di operazioni sospette.

Entrata in vigore

Le modifiche normative entrano in vigore il 4 luglio 2017; pertanto, da tale data decorrono gli obblighi per i soggetti inclusi ex novo tra i destinatari degli adempimenti antiriciclaggio.

La decorrenza degli obblighi ricadenti sui consulenti finanziari e sulle società di consulenza finanziaria resta, tuttavia, subordinata all’avvio della operatività del relativo Organismo di vigilanza.

 

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