La normativa in materia di prevenzione del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, coinvolge un’ampia serie di soggetti obbligati ad attuare procedure di verifica dell’identità del cliente e delle operazioni poste in essere dallo stesso. A partire dal 4 luglio 2017, entrano in gioco nuovi soggetti tra quelli obbligati ad adempiere alle prescrizioni in materia antiriciclaggio.
Normativa |
D.Lgs. n. 90 del 25 maggio 2017 (art. 1) Legge n. 170 del 12 agosto 2016 (art. 15) Direttiva UE n. 849 del 20 maggio 2015 D.Lgs. n. 231 del 21 novembre 2007 (art. 3) |
Rivisitazione della disciplina |
Con il recepimento della IV direttiva UE in materia di prevenzione ai fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, sono state riviste le norme vigenti e apportate modifiche ai relativi provvedimenti correlati. La norma comunitaria sollecitava gli Stati membri ad identificare ulteriori soggetti da includere tra i destinatari degli obblighi in relazione alle attività esercitate, qualora le stesse fossero risultate suscettibili di utilizzo con finalità elusive della vigente disciplina antiriciclaggio. |
Nuovi soggetti |
Dal 4 luglio 2017, nuovi soggetti entrano a far parte della platea degli obbligati ad adempiere alle prescrizioni in materia antiriciclaggio, quali:
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La fruizione del bonus |
Le novità normative hanno portato ad individuare i destinatari della normativa (soggetti obbligati), operando una riclassificazione suddivisa in cinque fasce, ovvero:
La forma giuridica non rileva ai fini della normativa in esame, risultano pertanto soggetti alle prescrizioni di legge indistintamente sia le persone fisiche che le persone giuridiche. |
Intermediari bancari e finanziari |
I soggetti che esercitano attività di raccolta del risparmio, di concessione di credito e finanziamenti sotto qualsiasi forma, nonché di mediazione delle medesime attività, sono classificati, ai fini della normativa in oggetto, nella categoria intermediari bancari e finanziari. Rientrano in tale tipologia:
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Altri operatori finanziari |
Sono annoverati nella categoria degli altri operatori finanziari i seguenti soggetti:
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Professionisti |
Pur non apportando novità di rilievo nell’ambito dell’individuazione dei professionisti obbligati, il provvedimento ha ricompreso nella categoria dei professionisti i seguenti soggetti:
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Altri operatori non finanziari |
Un ulteriore raggruppamento di operatori non finanziari include:
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Prestatori di servizi di gioco |
L’attenzione del Legislatore verso coloro che prestano servizi di gioco è confermata dall’istituzione di una specifica categoria di soggetti obbligati:
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Altri soggetti |
Pur se non classificati in alcuna specifica categoria, per taluni altri soggetti permane l’obbligo di rispettare esclusivamente le disposizioni in materia di segnalazione di operazioni sospette e di comunicazioni oggettive; questi sono:
Osserva Rispetto alla disciplina in vigore fino al 3 luglio 2017, non risultano più direttamente investite dagli obblighi di Legge le società di riscossione tributi, ora parificate (ai fini della normativa antiriciclaggio) alle Pubbliche Amministrazioni, quindi con oneri limitati alle comunicazioni ed alle segnalazioni di operazioni sospette. |
Entrata in vigore |
Le modifiche normative entrano in vigore il 4 luglio 2017; pertanto, da tale data decorrono gli obblighi per i soggetti inclusi ex novo tra i destinatari degli adempimenti antiriciclaggio. La decorrenza degli obblighi ricadenti sui consulenti finanziari e sulle società di consulenza finanziaria resta, tuttavia, subordinata all’avvio della operatività del relativo Organismo di vigilanza.
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