I ricorsi amministrativi alle nuove DIL
Pubblicato il 23 gennaio 2015
Con
lettera circolare prot. n. 1106 del 21 gennaio 2015, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito le istruzioni in merito alla trattazione dei
ricorsi amministrativi di competenza delle
ex DRL, che adesso diventano di
competenza delle nuove Direzioni Interregionali del Lavoro.
In particolare:
- i ricorsi contro le
diffide accertative per crediti patrimoniali, i
verbali unici e le
ordinanze ingiunzioni in materia di
sussistenza e/o qualificazione di rapporti di lavoro, nonché i provvedimenti di diniego dell’INPS in materia di
accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, a norma dell’art. 1 della L. n.
183/2010, di competenza del Comitato regionale per i rapporti di lavoro, saranno decisi dal Comitato incardinato presso la DIL;
- la decisione in merito ai ricorsi contro le
ordinanze ingiunzioni ed i provvedimenti di
sospensione dell'attività imprenditoriale, è demandata al Direttore della DIL.
Pertanto, ciascuna tipologia di ricorso amministrativo al Comitato Regionale per i rapporti di lavoro e al Direttore della Direzione Regionale del Lavoro sarà di competenza del
rispettivo organo istituito presso la DIL nel cui ambito territoriale è stato emanato il provvedimento impugnato.
Presentazione del ricorso e fase istruttoria
Tuttavia, poiché la prima
fase istruttoria sarà svolta dagli Uffici Legali delle
DTL ex DRL, il ricorso dovrà essere presentato
per il tramite dell’Ufficio che ha emanato l’atto impugnato il quale dovrà trasmetterlo, unitamente alla relativa documentazione, sia alla DIL competente per la decisione, sia alla DTL ex DRL alla quale va demandata l’istruttoria.
Per quanto riguarda, invece, i ricorsi relativi agli atti provenienti dalle DTL site nelle quattro Regioni sedi delle nuove DIL, la relativa trattazione sarà gestita direttamente dalle DIL interessate.
L'istruttoria sarà svolta
direttamente dalla DIL territorialmente competente:
- in tutti i casi in cui l’atto impugnato sia stato emanato da una DTL ex DRL, al fine di preservare la terzietà del soggetto che istruisce il ricorso;
- qualora trattasi di ricorsi avverso i provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale ai sensi dell’art. 14, comma 9, del D.Lgs. n. 81/2008, attesa la brevità dei termini imposti dal Legislatore per la decisione degli stessi.
E’ chiaro che quanto detto troverà applicazione anche nei casi di impugnazione dei verbali di accertamento degli Enti previdenziali che dovranno rapportarsi oltre che con i competenti Uffici delle DIL anche con gli Uffici Legali delle DTL ex DRL.