I requisiti d'asta vanno rispettati a pena di esclusione

Pubblicato il 28 maggio 2011 Il Consiglio di stato, con la sentenza n. 2478 del 27 aprile 2011, ha rigettato l'impugnazione presentata da una donna avverso il verbale di aggiudicazione emesso relativamente all'asta di un immobile di proprietà dell'Inail, nella parte in cui tale verbale aveva disposto l'esclusione della stessa dall'asta, senza apertura della busta contenente l'offerta economica, in considerazione della produzione di una fotocopia del documento di identità priva di sottoscrizione.

Il disciplinare di gara, nella specie, fissava il contenuto dei plichi “offerta segreta”, prevedendo “a pena di esclusione”, tra l'altro, “che le persone fisiche offerenti alleghino alla domanda di partecipazione all'asta la fotocopia di un valido documento di riconoscimento, sottoscritta in originale dall'offerente”.

Secondo i giudici amministrativi non vi erano dubbi che tale prescrizione fosse stata imposta a pena di esclusione. E l'adempimento imposto – si legge nel testo della decisione - non era né illogico né sproporzionato. Ne derivava che fosse doveroso procedere all'esclusione della concorrente la quale aveva esibito una fotocopia del documento di identità, priva di sottoscrizione in originale.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL edilizia Pmi Confapi - Verbale di accordo del 15/4/2025

18/04/2025

Edilizia Pmi Confapi, nuovi minimi e altre novità

18/04/2025

CCNL Legno arredamento pmi Confapi - Verbale di accordo del 14/4/2025

18/04/2025

Legno arredamento pmi Confapi. Minimi retributivi

18/04/2025

Comunicazione e denuncia di Infortunio: dal 16 maggio applicativi aggiornati

18/04/2025

Fermo pesca 2024: indennità giornaliera fino a 30 euro

18/04/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy