I profitti derivanti dallo sfruttamento della prostituzione sono imponibili

Pubblicato il 30 novembre 2010 Tra le categorie dei redditi tassabili devono ricomprendersi anche i proventi derivanti da fatti, atti o attività qualificabili come illecito civile, penale o amministrativo, cosicché risponde del reato di cui all’articolo 5 Decreto legislativo n. 74/2000 chi, al fine di evadere le imposte sui redditi, non dichiari i proventi derivanti dall’attività illecita di sfruttamento della prostituzione.

E' quanto statuito dai giudici di Cassazione, Terza sezione penale, nel testo della decisione n. 42160 del 29 novembre 2010, relativa ad una vicenda in cui una donna aveva impugnato la condanna impartitale per evasione fiscale per non aver dichiarato, nel 2003, quasi 200mila euro di profitti derivanti dallo sfruttamento della prostituzione.
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