Con il messaggio n. 4441 del 30 giugno 2015, l’INPS ha illustrato i profili contributivi connessi al finanziamento della NASpI.
Chiarisce l’Istituto che rimane inalterato l’impianto contributivo già previsto dall’articolo 2, Legge 92/12, che si sviluppa attraverso la seguente articolazione:
contributo ordinario (commi 25-27 e 36);
contributo addizionale (commi 28-30);
contributo sulle interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato (commi 31-35).
Per quanto attiene a tutti i profili normativi (destinatari, misura, riduzioni, esclusioni, ecc…), l’INPS richiama i principi di prassi già illustrati con circolare n. 94/2015 e li riassume.
Il messaggio evidenzia, inoltre, che continua a trovare applicazione il particolare beneficio contributivo, introdotto dall’articolo 7, c. 5, lettera b) del DL n. 76/2013, in favore dei datori di lavoro che assumono/trasformano, con contratto a tempo pieno e indeterminato, lavoratori in godimento dell’indennità NASpI (ex ASpI).
Riguardo agli aspetti generali (normativi e procedurali) di tale disposizione, l’Istituto rinvia a quanto illustrato con la circolare n. 175/2013.
Ai fini della compilazione del flusso UniEmens, non sono previste modifiche.
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