Con la circolare n. 6 diffusa ieri, 14 giugno 2007, le Agenzie delle Entrate e del Territorio rettificano l’interpretazione rispetto alla perdita delle agevolazioni in caso di estinzione anticipata del mutuo. Di conseguenza l’estinzione anticipata, antecedentemente al termine di 18 mesi ed un giorno rispetto alla data in cui è stato stipulato il contratto, non determina il decadimento del trattamento fiscale agevolato attribuito al contratto, ovvero permane l’imposta sostitutiva allo 0.25% o al 2%.
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