La Consulta ha dichiarato la parziale fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’articolo 1475, comma 2, del Codice dell’ordinamento militare nella parte in cui vieta ai militari di costituire associazioni professionali a carattere sindacale.
Lo ha reso noto l’Ufficio stampa della Corte, con comunicato dell’11 aprile 2018, nel quale viene specificato, tuttavia, come resti fermo il divieto di “aderire ad altre associazioni sindacali”.
La Corte costituzionale ha, poi, sottolineato che, data la “specialità di status e di funzioni” dei militari, si imponga il rispetto di “restrizioni”, sulla base di quanto disposto dall’articolo 11 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (“Libertà di riunione e associazione”) e dall’articolo 5 della Carta sociale europea (“Diritti sindacali”).
Restrizioni che – viene precisato - “in attesa del necessario intervento del legislatore, allo stato sono le stesse previste dalla normativa dettata per gli organismi di rappresentanza disciplinati dal Codice dell’ordinamento militare”.
Cade, dunque, il divieto, per il personale militare, di costituire associazioni di tipo sindacale.
Si resta in attesa del deposito della sentenza.
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