I limiti del rinvio per relationem
Pubblicato il 21 giugno 2010
Pur essendo legittimo che il giudice di appello rinvii per relationem alla sentenza dei giudici di primo grado, non è ammesso che il richiamo avvenga in modo generico senza citare i contenuti oppure il passaggio sostanziale.
Ancora una volta la Corte di cassazione ha emesso una pronuncia, l’ordinanza n.
13532/2010, riguardante i limiti del rinvio per relationem dei giudici ad altra sentenza. E’ ormai pacifico che il magistrato che fa proprie le argomentazioni di un altro giudice deve comunque esprimere le ragioni, anche in via sintetica, che lo portano a confermare i principi esposti nell’altra sentenza in base ai motivi addotti in sede di impugnazione.
Nell’ordinanza suddetta i giudici hanno osservato che anche l’Amministrazione finanziaria è legittimata ad eccepire che il rinvio per relationem non sia avvenuto in modo legittimo.