I limiti del rinvio per relationem

Pubblicato il 21 giugno 2010 Pur essendo legittimo che il giudice di appello rinvii per relationem alla sentenza dei giudici di primo grado, non è ammesso che il richiamo avvenga in modo generico senza citare i contenuti oppure il passaggio sostanziale.

Ancora una volta la Corte di cassazione ha emesso una pronuncia, l’ordinanza n. 13532/2010, riguardante i limiti del rinvio per relationem dei giudici ad altra sentenza. E’ ormai pacifico che il magistrato che fa proprie le argomentazioni di un altro giudice deve comunque esprimere le ragioni, anche in via sintetica, che lo portano a confermare i principi esposti nell’altra sentenza in base ai motivi addotti in sede di impugnazione.

Nell’ordinanza suddetta i giudici hanno osservato che anche l’Amministrazione finanziaria è legittimata ad eccepire che il rinvio per relationem non sia avvenuto in modo legittimo.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Cuneo fiscale 2025: aumenti per pochi

09/01/2025

Cuneo fiscale 2025: cosa cambia

09/01/2025

CCNL Turismo Federturismo - Ipotesi di rinnovo del 21/12/2024

09/01/2025

Turismo Federturismo. Rinnovo

09/01/2025

Progetto “INPS in rete per l’inclusione”

09/01/2025

Redditi illeciti imputabili all'anno in cui se ne acquisisce la disponibilità

09/01/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy