L’Inps, con il messaggio 30232 del 2010, nel rilasciare alcune specificazioni attinenti il mantenimento del personale alla ripresa dell’attività produttiva (articolo 1, comma 1, della Legge 102/2009) sancisce che al lavoratore sospeso – utilizzato dall’azienda in progetti di formazione o riqualificazione del personale – deve essere riconosciuta una quota di stipendio pari alla differenza tra l’indennità di cassa integrazione e la retribuzione lorda originaria.
Scopo della disposizione è quella di incentivare la conservazione e la valorizzazione del capitale umano nelle imprese. Il trattamento di sostegno al reddito continuerà ad essere erogato al lavoratore secondo le modalità in essere alla data dell’accordo attuativo dei piani di formazione.
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