I lavoratori del ramo d'azienda rilevano ai fini dell'amministrazione straordinaria
Pubblicato il 16 marzo 2013
La sentenza n.
6648/2013 della Corte di Cassazione precisa che fa fede il numero di dipendenti della singola azienda per accedere all'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, e non il totale dei dipendenti dell'intero gruppo di cui la società fa parte. Non si configura disparità di trattamento, poiché non esiste nella normativa italiana una definizione di grande impresa che trova applicazione in ogni caso ed il legislatore può adottare definizioni diverse in relazione alle finalità per le quali di volta in volta attribuisce rilevanza al gruppo di imprese.
Neanche i lavoratori che svolgono la loro prestazione presso il ramo d'azienda in affitto a terzi possono essere computati nella soglia dei duecento lavoratori necessari, nell'ultimo anno, a far scattare la procedura di salvataggio di emergenza dell'impresa, così come previsto dall legge Prodi/bis.