I giudici alleggeriscono l’affrancamento riserve

Pubblicato il 14 aprile 2009 La Commissione provinciale di Bergamo, con la sentenza n. 9 depositata il 26 gennaio 2009, riprende il discorso dell’affrancamento delle riserve e del pagamento dell’imposta sostitutiva del 10%, così come previsto dall’articolo 15, comma 19 del Dl 185/08. Il discorso è stato trattato in più riprese, anche dalla stessa Agenzia delle Entrate da ultimo con la circolare n. 11/E del 19 marzo. Nel procedere alla rivalutazione fiscale degli immobili, si genera nel patrimonio netto una riserva da saldo attivo che, dal punto di vista tributario, si qualifica in “sospensione d’imposta”. Quando la riserva viene distribuita ai soci, essa genera imponibile in capo alla società che la distribuisce - sia nel caso di società di capitali che di persone - per un importo pari al saldo attivo al lordo dell’imposta sostitutiva del 3 o dell’1,5%. Il Decreto anticrisi, per ovviare a tale inconveniente, prevede la possibilità di pagare un’imposta sostitutiva del 10% che affranca la riserva dalla condizione di sospensione d’imposta. Il dubbio è di vedere su quale valore vada versato il 10%: sul saldo attivo al netto della sostitutiva da rivalutazione oppure su quello lordo. Finora, anche se non senza critiche, è stata privilegiata l’ipotesi che la sostitutiva del 10% fosse versata sul saldo attivo lordo. I giudici di Bergamo, scostandosi dall’interpretazione delle Entrate, propongono un nuovo orientamento, ribadendo la correttezza del versamento dell’imposta sostitutiva calcolata sul saldo attivo netto e non lordo. La pronuncia appare molto importante, in quanto le società alle prese con la rivalutazione devono decidere su quale importo versare la sostitutiva entro il prossimo 16 giugno, almeno per la prima rata.
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