I files estrapolati dal pc dell’imprenditore vanno comparati con i documenti ufficiali
Pubblicato il 31 marzo 2012
Secondo la Corte di legittimità –
ordinanza n. 5226 del 30 marzo 2012 – in materia di accertamento dell'Iva, i files rilevati legittimamente nel computer dell’imprenditore, nei quali sia contenuta contabilità non ufficiale, costituiscono, in quanto scritture dell'impresa stessa, “
elemento probatorio, sia pure meramente presuntivo, utilmente valutabile, salva la verifica della loro attendibilità”.
In ordine agli stessi, il giudice di merito ha l’onere di effettuare una comparazione con i documenti ufficiali e procedere, se del caso, alla relativa acquisizione. Ed infatti – conclude la Corte - i documenti extracontabili non possono essere ritenuti, di per sé, probatoriamente irrilevanti circa l'esistenza di operazioni non contabilizzate, senza una comparazione con gli ulteriori dati acquisiti e con quelli emergenti dalla contabilità ufficiale del contribuente.