I differenziali positivi da operazioni di trading su valute soggetti ad imposta sostitutiva del 12,50%

Pubblicato il 07 luglio 2010

L’agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 67/2010, analizza la problematica legata alla applicazione della disciplina sui redditi diversi in relazione ad operazioni di comprevendita di valute a pronti sul mercato Forex.

L’operatività di valute nel citato mercato consente di non chiudere tutte le operazioni al termine della seduta di contrattazione, ma di poter lasciare aperte alcune posizioni, rinviandole alla seduta successiva, attraverso le cosiddette operazioni di rollover che consistono nella chiusura e riapertura successiva delle posizioni in essere per evitare la consegna delle valute sottostanti. Tenendo conto dei mutamenti dei cambi tra una seduta e l’altra, che possono dar luogo all’emersione di differenziali positivi o negativi, l’istante chiede di conoscere quale è l’esatto trattamento fiscale da riservare alle suddette componenti.

Per l’istante la soluzione da adottare è quella di non sottoporre ad alcuna tassazione le eventuali plusvalenze conseguite.

Di diverso avviso l’agenzia delle Entrate. Nella risoluzione in oggetto, il Fisco, partendo dall’analisi del regime impositivo delle operazioni aventi ad oggetto valute estere, di cui all’articolo 67 del Tuir, ritiene che in tutti i casi in cui i contribuenti pongono in essere una pluralità di contratti aventi ad oggetto valute estere, finalizzati a conseguire differenziali positivi o negativi in dipendenza di un evento aleatorio, i predetti differenziali assumono rilevanza reddituale.

Pertanto, la risoluzione conclude che: le plusvalenze derivanti dalle operazioni di compravendita di valute non vanno tassate sulla base delle disposizioni contenute nell’articolo 67 del Tuir, in quanto il contratto non è configurabile come una cessione a termine di valute estere. Tuttavia, la plusvalenza realizzata alla fine della giornata, dalle persone fisiche al di fuori dell’esercizio di un’attività d’impresa, deve essere indicata nella dichiarazione dei redditi del contribuente e deve essere sottoposta ad imposta sostitutiva nella misura del 12,50% del suo ammontare.

Riguardo alle minusvalenze e ai differenziali negativi derivanti dalle stesse operazioni, la 66/E/2010 conclude che esse, secondo quanto previsto dall’articolo 68 del Tuir, non sono deducibili.

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