I contratti di solidarietà difensivi e le novità del Decreto Lavoro
Pubblicato il 30 aprile 2014
A seguito delle
modifiche introdotte
dal D.L. n. 34/2014 nel D.L. n. 510/1996, dal 2014 le imprese potranno
ricominciare a fruire della riduzione contributiva, entro i limiti
delle
risorse disponibili, per i contratti di solidarietà. Occorrerà, però,
attendere
un decreto
interministeriale che
individui i criteri per la determinazione dei datori di lavoro
beneficiari.
Ai contratti di solidarietà per le aziende
rientranti nel campo di applicazione della disciplina in materia di
CIGS (art. 1, Legge n. 863/84) –
generalmente
indicati come “difensivi di tipo A”
– vi possono fare ricorso tutte le aziende rientranti nel campo di
applicazione
della disciplina in materia di CIGS, comprese le aziende appaltatrici
di
servizi di mensa e pulizie, che abbiano occupato mediamente più di 15
lavoratori nel semestre precedente la data di presentazione
dell’istanza del
trattamento di integrazione salariale, computandosi a tal fine anche
gli
apprendisti ed i lavoratori assunti con contratto di formazione e
lavoro (art.
2, D.M. n. 46448/2009).
Il
suddetto requisito occupazionale
non
trova applicazione per le imprese editrici di giornali quotidiani ed
agenzie di
stampa a diffusione nazionale, nonché editrici e/o stampatrici di
giornali
periodici, considerata la specialità della normativa sancita per il
settore
dell’editoria.
Sono,
invece, escluse dall’applicazione
del contratto di solidarietà le imprese che abbiano presentato istanza
per
essere ammesse ad una delle procedura concorsuali di cui all’art. 3
della Legge
n. 223/1991 o siano ammesse ad una procedura concorsuale qualora la
continuazione dell’attività non sia stata disposta o sia cessata.
Il
contratto di solidarietà non si applica:
- nei casi di
fine lavoro e fine fase lavorativa nei cantieri edili;
- per i rapporti
a tempo determinato instaurati per soddisfare esigenze di attività
produttive soggette a fenomeni di natura stagionale.
Infine,
la
riduzione dell’orario di lavoro va stabilita nelle forme di riduzione
dell’orario giornaliero, settimanale o mensile (art. 4, D.M. n.
46448/2009).
Ai
datori
di lavoro spetta:
- per le ore di
riduzione di orario, un’integrazione pari al 60%
della retribuzione persa che, per il 2014, è stata elevata al 70% nel limite massimo di 50 milioni di
euro, dalla Legge n. 147 del 27 dicembre 2013;
- il recupero
sulle ore a loro carico di una parte dei contributi
previdenziali ed assicurativi ordinariamente dovuti.
Con
riferimento a quest’ultimo punto, ai sensi dell’art. 6, comma
4, del D.L. 1 ottobre 1996 n. 510, convertito dalla Legge n. 608 del 28
novembre 1996, i datori di lavoro in questione hanno diritto, nei
limiti delle
disponibilità preordinate nel Fondo per l'occupazione e per un periodo
non
superiore ai 24 mesi, ad una riduzione dell'ammontare della
contribuzione
previdenziale ed assistenziale dovuta per i lavoratori interessati
dalla
riduzione dell'orario di lavoro in misura superiore al 20%.
La
misura
della riduzione è del 25% ed è elevata al 30% per le aree di cui agli
obiettivi
1 e 2 del regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988.
Tuttavia,
qualora l'accordo disponga una riduzione dell'orario superiore al 30%,
la
predetta misura è elevata, rispettivamente, al 35% ed al 40%.
I
soggetti beneficiari e la durata
Ai
sensi
dall’art. 3, D.M. n. 46448/2009, possono beneficiare del contratto di
solidarietà tutti i dipendenti dell’azienda ad esclusione
dei:
- dirigenti;
- apprendisti;
- lavoratori a
domicilio;
- lavoratori con
anzianità aziendale inferiore a 90 giorni;
- lavoratori
assunti a tempo determinato per attività stagionali.
I lavoratori
part-time sono ammessi nel solo caso in cui l’azienda
dimostri il carattere
strutturale del part-time nella preesistente organizzazione del lavoro.
Per
quanto
concerne la durata del contratto di solidarietà, si
ricorda che lo
stesso può avere una durata non superiore a 24 mesi prorogabile di
altri 24
mesi (per gli operai e gli impiegati occupati del Mezzogiorno il limite
massimo
della facoltà di deroga è fissato in 36 mesi).
Inoltre,
qualora il contratto di solidarietà raggiunga la durata massima, può
essere
stipulato, per le medesime unità aziendali coinvolte dal contratto
precedente,
un nuovo contratto decorsi dodici mesi.
Le
novità del D.L. Lavoro
Come
chiarisce il comma 4, art. 6, D.L. n. 510/1996, l’effettiva fruizione
dell’agevolazione contributiva è subordinata alla disponibilità delle
risorse
finanziarie nell’ambito del fondo per l’occupazione e, per questo,
negli ultimi
anni tale beneficio non era di fatto utilizzabile per le aziende.
La
Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, nella sua recente circolare n. 9 del 22 aprile 2014, ha ricordato che l’ultimo sblocco di fondi che ha
consentito l’utilizzo dell’agevolazione in questione risale ai
contratti di
solidarietà stipulati entro il 31/12/2005 (nota del Ministero del
Lavoro
protocollo 14/0014668 del 29/10/2008).
Il
Decreto Legge n. 34 del 20 marzo 2014 – art. 5 - ha disposto
l’inserimento
del comma 4-bis all’art. 6 del D.L. n. 510/1996, in forza del quale,
con
decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto
con il
Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono stabiliti criteri per
l’individuazione dei datori di lavoro beneficiari della riduzione
contributiva,
entro i limiti delle risorse disponibili.
Il
limite di spesa a decorrere dall'anno 2014, è pari ad euro 15
milioni annui.
Quindi:
- è stato rimesso
ad un decreto interministeriale
l’individuazione dei criteri al fine di determinare i datori
di lavoro beneficiari della riduzione contributiva per i contratti di
solidarietà, entro i limiti delle risorse disponibili (che dipenderanno
dalla disponibilità economica del Fondo per l’occupazione);
- il Fondo per
l’occupazione sarà rifinanziato, a decorrere dal 2014, con uno
stanziamento di 15 milioni di euro.
La
procedura
La
Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, nella citata circolare n.
9/2014,
ha chiarito che, sulla scorta delle ultime disposizioni in materia (il
riferimento è alla circolare Inps n. 48 del 31 marzo 2009), spetterà al
datore
di lavoro interessato attivarsi e richiedere
l’accesso al beneficio.
Saranno
poi le sedi competenti dell’Istituto – una volta accertata, sulla base
della
documentazione in proprio possesso, eventualmente integrata da quella
fornita
dall'impresa, la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento
della
riduzione contributiva – ad attribuire il codice autorizzazione.
A tal
proposito è utile ricordare che la verifica della riduzione
dell’orario
(utile per stabilire la misura percentuale di riduzione dei contributi)
deve
essere effettuata in relazione al singolo lavoratore e per singolo
mese.
Di
conseguenza, le eventuali retribuzioni ultramensili, che dovessero
essere
corrisposte, seguono lo stesso regime previdenziale stabilito nel mese.
Norme e prassi
|
- Legge n.
863/84, art. 1
-
Regolamento CEE n. 2052/88 del 24 giugno 1988
-
Legge n. 223/1991, art. 3
-
D.L. n. 510/1996, conv. dalla Legge n. 608/1996, art. 6, commi
4 e 4-bis
- Decreto Ministero Lavoro
n. 46448/2009
- D.L. n. 34/2014, art. 5
-
Nota Ministero Lavoro n. 14/0014668 del 29/10/2008
-
Circolare Inps n. 48 del 31 marzo 2009
-
Circolare Fondazione Studi Consulenti del Lavoro n. 9 del 22
aprile 2014 |