I contratti di solidarietà a disposizione delle aziende in crisi

Pubblicato il 30 novembre 2009

Il contratto di solidarietà difensivo è considerato un valido strumento per la gestione degli esuberi di personale nei momenti di difficoltà delle aziende. Grazie ad una riduzione dell’orario di lavoro si può garantire le permanenza della persona in azienda evitandone il licenziamento. Possono utilizzare questo tipo di contratto, tutte le aziende che rientrano nel campo di applicazione della normativa vigente in materia di Cig, cioè le imprese che occupano mediamente più di 15 dipendenti. I contratti di solidarietà sono stati introdotti nel nostro ordinamento nel 1984 con il Dl 726, convertito poi in L. 863. Questa tipologia contrattuale può avere due forme: difensiva o espansiva. La prima, è la forma più importante perché la riduzione d'orario è finalizzata ad evitare la riduzione di personale, quindi il licenziamento. La seconda, è la forma che permette, sempre attuando la riduzione di orario, di favorire nuove assunzioni a tempo indeterminato.

Riguardo a tali contratti sono state inserite una serie di novità:

- il contratto è ammesso anche in caso di procedura concorsuale purchè vi sia l’esercizio d’impresa;

- è stato allungato il periodo della durata del contratto stesso e sono cambiate le modalità di calcolo relative alla riduzione dell’orario di lavoro;

- è stato esteso il beneficio anche alle aziende di minori dimensioni, cioè con meno di 15 dipendenti che non rientrano nel campo di applicazione della cassa integrazione salariale straordinaria. dunque, l’accordo è utilizzabile da tutte le imprese anche da quelle che non possono attivare la procedura di mobilità.

Lo Stato concede un contributo pari al 50% della retribuzione persa, a fronte della riduzione dell’orario di lavoro, diviso a metà tra azienda e lavoratore a carico del Fondo per l’occupazione per un periodo massimo di due anni. Si prende a riferimento la retribuzione dei dodici mesi precedenti il periodo interessato dalla riduzione dell’orario di lavoro, senza considerare il compenso per lavoro straordinario.

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