I compensi per sindaci e revisori
Pubblicato il 20 agosto 2010
Nella norma 1.5 della bozza dei principi di comportamento del collegio sindacale evasa dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili viene trattato il compenso spettante ai professionisti che svolgono la funzione di sindaco e di revisore legale nei collegi.
Anche quando il compenso viene deciso dall'assemblea al momento della nomina, ex articolo 2402 del codice civile, il sindaco dovrà valutare il compenso alla luce delle tariffe professionali, in particolare l'articolo 37. Questo infatti contiene i limiti minimo e massimo in base ai quali il compenso del sindaco deve oscillare considerando i dati di bilancio. L'accettazione di onorari inferiori può far presumere l'erogazione di compensi in nero.
Relativamente ai revisori, compresi i sindaci-revisori, il compenso è stabilito su base oraria dall'articolo 10 del Decreto legislativo n. 32/2010 e dovrà essere deliberato dall'assemblea in base all'ampiezza societaria, alla rischiosità dell'incarico ed all'esperienza del professionista.
La norma di comportamento 1.4 tratta, invece, del tema piuttosto delicato dell'indipendenza le cui norme fissate lasciano spazi a dubbi interpretativi. Tale norma dei dottori commercialisti ritiene non eleggibile il sindaco che intrattiene un rapporto di lavoro dipendente con la società o gruppo di cui fa parte, mentre per altre ipotesi ritiene che la questione sia da valutare singolarmente da parte di amministratori e sindaci.