I chiarimenti per i Patronati sui patrocini relativi a prestazioni di invalidità
Pubblicato il 19 febbraio 2015
L’INPS, con messaggio n.
1198 del 17 febbraio 2015, si è occupata degli interventi di
patrocinio relativi a
prestazioni di invalidità civile, utili ai fini del finanziamento ai Patronati.
Più in particolare, la questione è relativa agli interventi, respinti in via amministrativa ed
impugnati in sede giudiziaria avvalendosi dell’opera di
avvocati con i quali gli Enti di Patronato hanno
stipulato apposite convenzioni, per i quali, tuttavia, il relativo
provvedimento amministrativo di accoglimento non reca l’indicazione del patronato che, a nome e per conto dell’assistito, ha presentato la domanda di prestazione.
Ricorda a tal proposito l’Istituto che il Ministero del Lavoro, con circolare n.
21/2009, ha precisato che
a tutta l’attività di assistenza svolta dal patronato in sede giudiziaria, pur non rientrante tra quelle ammesse a finanziamento,
va attribuito il punteggio previsto per la pratica definita positivamente con il relativo provvedimento amministrativo.
Detto intervento, infatti, da considerare conseguente alla domanda di prestazione originaria e non meramente sollecitatorio, è
riassorbito dalla stessa.
Pertanto, nella fattispecie in esame - previa presentazione di
richiesta da parte del Patronato, accompagnata dal
mandato e della
convenzione di cui all’art. 9, Legge n.
152/2001, sottoscritta con l’avvocato che ha assunto la difesa giudiziale dell’assistito - nelle more dell’implementazione dei sistemi informatici, spetterà ai Funzionari dell’Istituto rilasciare il prospetto di liquidazione trasmesso all’utente (Modello TE08) o, in alternativa, le risultanze della banca dati dalle quali risultino tutti gli elementi necessari ad identificare l'esito dell'intervento e la data di definizione dello stesso, secondo quanto previsto dall’art. 6 del D.M. n.
193/2008.
Il messaggio si conclude specificando che il nominativo dell’avvocato convenzionato dovrà corrispondere con quello al quale la competente struttura INPS è tenuta ad inviare, per posta elettronica certificata, la comunicazione e il provvedimento relativo all’accoglimento della prestazione richiesta.