Festività di novembre in busta paga sotto la lente dei Consulenti del lavoro

Pubblicato il 03 novembre 2023

Il lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro nelle giornate festive, ma cosa succede se il dipendente effettua ugualmente la prestazione lavorativa?

Sull’argomento è intervenuta la Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro con l’approfondimento del 2 novembre 2023, dal titolo “Lavoro e festività: come regolamentare il trattamento economico”.

Il documento fornisce chiarimenti in merito alla corretta gestione delle festività in busta paga e del relativo trattamento economico da corrispondere al lavoratore, soffermandosi sulla festività del 1° novembre.

Festività ed ex festività, quali differenze?

La legge del 5 marzo 1977, n. 54, ha previsto la soppressione di alcune festività, tra cui il 19 marzo (San Giuseppe), il giorno dell’Ascensione, il giorno del Corpus Domini, il 29 giugno (S.S. Pietro e Paolo) con l’esclusione del Comune di Roma, il 4 novembre (festa dell’unità nazionale), quest’ultima festività è stata spostata alla domenica successiva.

Tali festività, comunamente denominate “ex festività”, sono generalmente compensate, da parte dei contratti collettivi, con il godimento di tutte o una parte delle festività soppresse mediante la concessione di permessi individuali (spesso pari a 32 ore di permessi individuali).

NOTA BENE: Per quanto riguarda la festività nazionale del 4 novembre, il trattamento economico è analogo a quello previsto in caso di festività coincidente con la domenica.

Attualmente, le giornate festive riconosciute sono le seguenti:

A queste festività, si aggiunge la ricorrenza del Santo Patrono che varia a seconda della sede di impiego del lavoratore.

Festività del 1° novembre

Il 1° novembre il lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro in quanto la giornata è considerata festiva.

Laddove l’attività lavorativa sia svolta ugualmente, il datore di lavoro deve riconoscere il trattamento economico analogo a quello previsto nei casi di festività coincidente con la domenica.

Retribuzione nel “sistema di paga oraria”

Nelle giornate festive il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore la retribuzione di fatto sulla base delle ore lavorative programmate anche laddove lo stesso non effettui la propria prestazione lavorativa.

Nello specifico, i datori di lavoro privati sono obbligati a corrispondere ai lavoratori dipendenti - retribuiti in relazione alle ore di lavoro svolte - il seguente trattamento economico:

Il trattamento deve essere ugualmente corrisposto per intero al lavoratore anche nei casi di:

ATTENZIONE: Per retribuzione globale di fatto giornaliera si intende la normale intera retribuzione giornaliera, incluso ogni elemento accessorio di essa, ovverosia quella che è corrisposta di fatto al lavoratore, anche se essa sia, per motivi di merito o per altri motivi, superiore a quella minima stabilita dai contratti collettivi di categoria.

Retribuzione nel “sistema di paga mensilizzata”

Per i lavoratori retribuiti in maniera fissa, i datori di lavoro sono tenuti a corrispondere il seguente trattamento economico:

Nel caso in cui la festività cada di domenica:

A titolo esemplificativo, si evidenzia che trattamento è corrisposto anche ai soggetti che, nei casi consentiti dalla legge, lavorano normalmente di domenica e godono del prescritto riposo compensativo, fermo restando che non è dovuto alcun compenso in caso di coincidenza della festività con il giorno di riposo compensativo.

Ma qual è la corretta gestione della busta paga nelle ipotesi in cui l’orario settimanale è distribuito su 5 giorni e la festività coincide con il sabato, o con l’equivalente giornata di riposo?

Sulla questione, in assenza di norma collettiva regolatrice, la giurisprudenza maggioritaria si è orientata per l’esclusione di qualsiasi compenso aggiuntivo in quanto il trattamento economico per la festività si intende compreso nella retribuzione mensile.

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