Sul trasferimento di sede in Italia di società non residenti, l'ordinamento nazionale non prevede alcuna disposizione per la corretta valutazione fiscale dei beni che vengono rimpatriati. Infatti, se l'articolo 166 del Tuir disciplina il trasferimento all'estero della residenza d'un'impresa italiana, non vi sono norme che si occupino della fattispecie speculare del trasferimento in territorio italiano della società non residente. L'assenza di disposizioni è giustificata dalla preoccupazione, per ogni Paese, di prevedere normativamente la fuoriuscita di patrimonio sociale e materia imponibile, poiché viene pregiudicata la possibilità di assoggettare a tassazione i plusvalori latenti sino a quel momento maturati; al contrario, non ci si preoccupa in caso di ingresso nello Stato di nuovo patrimonio, che potrà essere oggetto di pretese impositive da quel momento in avanti.
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