Holding. Partecipazioni in società quotate da comunicare

Pubblicato il 24 dicembre 2020

L’Agenzia delle Entrate ha risposto ad un quesito di consulenza giuridica in tema di holding e obblighi di comunicazione all'Anagrafe tributaria delle partecipazioni in società quotate, quesito che le era stato formulato da parte di un’associazione nazionale, rappresentativa delle holding di partecipazione.

Le era stato chiesto di chiarire se, nell'ambito del generico “obbligo di comunicazione delle partecipazioni”, sussistesse l’adempimento, nel contesto delle cosiddette "comunicazioni mensili", per le partecipazioni detenute in società quotate.

Dopo il recepimento della "direttiva ATAD", avvenuto per mezzo del Decreto legislativo n. 142/2018, è stata infatti introdotta, nel nostro ordinamento, una più precisa definizione di “Intermediari finanziari e società di partecipazione”, a cui si applicano specifici adempimenti tributari.

Sulla base della nuova normativa, in particolare, le "holding miste" sono soggette anche alle comunicazioni periodiche all'Archivio dei rapporti con gli operatori finanziari (Anagrafe tributaria), al pari di altri intermediari finanziari.

Partecipazioni in società quotate tra immobilizzazioni? Obblighi di comunicazione

Con la risposta n. 15 del 23 dicembre 2020, l’Agenzia ha fornito la propria soluzione: le partecipazioni in società quotate devono continuare ad essere oggetto di comunicazione all'Anagrafe tributaria, nel caso siano detenute dalle holding tra le immobilizzazioni finanziarie.

Nel parere, le Entrate hanno ricordato che costituisce oggetto di comunicazione qualsiasi rapporto intrattenuto con la clientela (circolari 4 aprile 2007, n. 18/E e 19 ottobre 2006, n. 32/E) e che gli operatori finanziari sono tenuti a comunicare periodicamente, mensilmente e annualmente, all'Anagrafe tributaria, i rapporti finanziari in essere.

Le holding, in particolare, rientrano nel novero degli operatori finanziari tenuti alle citate comunicazioni ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1 del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 19 gennaio 2007, e successive modifiche e integrazioni.

Disposizione, questa, che rinvia, per l'individuazione degli operatori finanziari, a quelli specificati nell'Allegato 3 del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 22 dicembre 2005.

In particolare - si legge nella risposta - tra i rapporti che le holding sono tenute a comunicare sono comprese le partecipazioni "se iscritte in bilancio tra le immobilizzazioni finanziarie”.

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