Holding industriali, stretta solo sull’Irap

Pubblicato il 08 agosto 2008

Assonime spiega l’attuale regime delle holding industriali o commerciali sugli interessi passivi. Con esso i dubbi intorno ai nuovi limiti di deducibilità per istituti bancari e assicurativi che andranno applicati nella determinazione del valore della produzione Irap.

Il dl 112/2008 prevede la deduzione Ires degli interessi passivi al 96% per banche, assicurazioni, capogruppo di gruppi bancari e assicurativi e soggetti finanziari disciplinati all’articolo 1 del dlgs n. 87/1992, diversi dalle società che esercitano in via esclusiva o prevalente l’attività di assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diversa da quella creditizia o finanziaria. Esclude, quindi, le holding industriali o commerciali, le quali applicano i criteri di deducibilità come imprese non finanziarie.

Per le plusvalenze realizzate da persone fisiche non in regime di impresa, le disposizioni fanno valere il principio di cassa: se il corrispettivo di una cessione quote viene dilazionato, nell’anno dell’incasso, anche la plusvalenza detassata deve determinarsi proporzionalmente alla parte di corrispettivo percepita nell’esercizio. La circolare Assonime 50 del 7 agosto afferma che questo meccanismo di esenzione a scalgioni non dovrebbe interferire con la condizione temporale di applicabilità del vantaggio fiscale, vale a dire con il callcolo del periodo di possesso della partecipazione ceduta (tre anni almeno) e di anzianità (non più di sette anni). Secondo Assonime si potrebbe ritenere che i due anni decisi per l’effettuazione del reinvestimento della plusvalenza detassata siano da computare a partire dalla percezione del corrispettivo. In questo modo, in presenza di una rateizzazione di incassi, il limite dei due anni dovrebbe essere applicato in relazione a ciascuno.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Al via i calcoli per l’acconto sull’imposta sulle rivalutazioni del TFR

28/11/2024

Flussi di ingresso 2025: ancora pochi giorni per la precompilazione delle domande

28/11/2024

Rivalutazione del TFR: come si calcola l’imposta sostitutiva

28/11/2024

Riforma dell'imposta sulle successioni: principali novità

28/11/2024

Licenziamento per simulazione di malattia: non occorre la querela di falso

28/11/2024

Crediti da Superbonus, Sismabonus e Bonus barriere in 6 rate. Codici tributo

28/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy