Holding di partecipazione. Nuova FAQ Archivio rapporti finanziari

Pubblicato il 22 febbraio 2020

In data 21 febbraio 2020, l’Agenzia delle Entrate ha aggiornato l’elenco delle FAQ, nella sezione dedicata all’Archivio dei rapporti con operatori finanziari.

In particolare, è stata inserita la nuova FAQ del 20 febbraio riguardante le holding di partecipazione, che va a sostituire la corrispondente risposta del 2 febbraio 2018.

L’Agenzia ricorda che, come già precisato nella circolare n. 18/E del 2007 al paragrafo 4.2, le holding di partecipazione devono comunicare all'Archivio dei rapporti finanziari:

Tra le precisazioni rese, l’Agenzia chiarisce che le holding non sono più tenute alla comunicazione dei prestiti obbligazionari emessi da Stati sovrani, da Istituti di credito di diritto pubblico nazionali o altri intermediari finanziari iscritti in Banca d’Italia.

Ciò in quanto, tali prestiti obbligazionari sono comunicati dall’intermediario che ha il rapporto con la holding sottoscrittrice.

Per quanto riguarda il “cash pooling”, invece, si precisa che tale rapporto viene di norma comunicato dalla holding “pool leader”. Nel caso in cui la “pool leader” non sia assoggettata agli obblighi di comunicazione (per esempio pooler non residente), la comunicazione del “cash pooling” deve essere effettuata da parte delle società aderenti al "pool".

Inoltre, il "cash pooling" è da comunicare con il codice rapporto 01 e, pertanto, i relativi dati contabili seguono le stesse regole di valorizzazione previste per i conti correnti.

Le partecipazioni devono essere comunicate all'Archivio se iscritte in bilancio tra le immobilizzazioni finanziarie, utilizzando il codice rapporto 22.

I prestiti obbligazionari, i finanziamenti e gli strumenti finanziari partecipativi e non partecipativi emessi dalla holding e sottoscritti da terzi, oltre a quelli emessi dalle partecipate o da terzi e sottoscritti dalle stesse holding, devono essere comunicati con il codice rapporto 18.

Le garanzie, invece, si devono comunicare con il codice rapporto 16.

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