Guida sotto droghe, l’alterazione va provata

Pubblicato il 28 gennaio 2016

La condanna per guida sotto sostanze stupefacenti e psicotrope richiede uno specifico accertamento medico, oltre ad altre circostanze (ad esempio una manovra stradale particolarmente azzardata) comprovanti lo stato di alterazione psico – fisica.

Lo ha precisato la Corte di Cassazione, quarta sezione penale, con sentenza n. 3623 depositata il 27 gennaio 2016, accogliendo il ricorso di una conducente imputata del reato di cui all'art. 187 D.Lgs. 285/1992, per aver circolato in stato di alterazione fisica e psichica in conseguenza dell’uso di sostanze stupefacenti ed aver nello stesso contesto provocato un incidente stradale.

Avverso la propria condanna l’imputata deduceva come il dato clinico non potesse essere l’unico elemento su cui affermare lo stato di alterazione al momento della guida. Ed anche le richiamate modalità del sinistro non potevano essere in tal senso indicative, posto che avrebbero potuto semplicemente rilevare un calo di attenzione, senza necessariamente dedurne l’ipotesi di reato in contestazione.

Censure accolte dalla Suprema Corte, secondo cui, per la configurabilità del reato ex art. 187 codice della strada – a differenza che nella guida in stato di ebbrezza alcolica ove è sufficiente che il conducente abbia superato uno dei tassi alcolemici indicati nel secondo comma di cui all’art. 186 codice della strada -  è necessario sia un accertamento tecnico – biologico, sia la sussistenza di particolari circostanze che comprovino l’alterazione psico – fisica.

Modalità di guida comprovanti l’alterazione, se eclatanti

Ora nel caso di specie – posto che gli esami biologici hanno effettivamente riscontrato la presenza di sostanze psicotrope – gli ulteriori elementi da cui dedurre lo stato di alterazione non possono essere necessariamente rinvenuti nelle evidenziate modalità di guida.

Infatti non fermandosi allo stop alle cinque del mattino, magari contando che a quell'ora non ci sia stato traffico veicolare, la conducente ha senz'altro dimostrato una trascuratezza della guida o uno scarso rispetto delle norme sulla circolazione stradale.

Ciò non è tuttavia – precisa la Corte - univoco segno di alterazione psicofisica come potrebbero esserlo altre condotte di guida particolarmente eclatanti (ad esempio imboccare l’autostrada contromano, guida a velocità elevatissima con sorpassi rischiosi). 

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Porti - Accordo di rinnovo del 18/11/2024

22/11/2024

CCNL Comunicazione artigianato - Ipotesi di accordo del 18/11/2024

22/11/2024

Ccnl Porti. Rinnovo

22/11/2024

Comunicazione artigianato. Rinnovo

22/11/2024

CCNL Terziario Confesercenti - Accordo integrativo del 4/11/2024

22/11/2024

Società di ingegneria: validi i contratti con soggetti privati post 1997

22/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy