Va annullata, senza rinvio, la sentenza penale di condanna per la fattispecie di guida senza patente.
Il corrispondente fatto non è più previsto dalla legge come reato per effetto del recente intervento di depenalizzazione.
E’ questo quanto sottolineato dai giudici della Corte di cassazione con sentenza n. 14483 depositata l’8 aprile 2016.
Nel testo del provvedimento, viene evidenziato come la contravvenzione di cui all’articolo 116, comma 13 del Codice della strada sia stata trasformata in illecito amministrativo dall’articolo 1, comma 1 del Decreto legislativo n. 8/2016.
Inoltre – precisano i giudici di legittimità - l’articolo 8 del citato decreto ha introdotto una deroga al principio di irretroattività prevedendo che le disposizioni come quella citata si applichino anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto, purché, a tale data, il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o decreto penale irrevocabili.
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