Il reato di guida senza patente deve ritenersi depenalizzato.
Ed infatti, il Decreto legislativo n. 8/2016 ha disposto la depenalizzazione delle violazioni punite con la sola multa o ammenda, fatta eccezione per talune di quelle comprese nel codice penale e per quelle comprese in un elenco allegato al citato decreto legislativo, tra le quali non figura, appunto, la guida senza patente, contemplata dall’articolo 116 del Codice stradale.
E’ quanto evidenziato dai giudici di Cassazione nel testo di una pronuncia con la quale è stata data, per la prima volta, applicazione alla disciplina sulle depenalizzazioni.
Nel caso di specie, l’imputato, un cittadino rumeno, era stato oggetto di mandato di arresto europeo da parte dell’autorità giudiziaria della Romania, in considerazione della sussistenza della doppia punibilità della violazione contestata di guida senza patente.
Ma il requisito della doppia punibilità è di fatto venuto meno proprio in considerazione della depenalizzazione, in Italia, di detta fattispecie.
Conseguentemente, la Suprema corte ha provveduto ad annullare, senza rinvio, la sentenza con cui la Corte d’appello di Genova aveva accolto la richiesta di consegna dell’imputato, formulata col citato mandato di arresto europeo.
Ciò – hanno motivato i giudici di legittimità nella sentenza n. 5749 depositata l’11 febbraio 2016 - perché il fatto criminoso oggetto del mandato di arresto del ricorrente “non è più previsto come reato nell’ordinamento italiano”.
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