In tema di guida in stato di ebbrezza, il prelievo ematico compiuto autonomamente dai sanitari in esecuzione di ordinari controlli di pronto soccorso, in assenza di indizi di reità a carico di un soggetto coinvolto in un sinistro stradale e poi ricoverato, non rientra tra gli atti di polizia giudiziaria urgenti ed indifferibili ex art. 356 c.p.p., di talché non sussiste alcun obbligo di avviso all'indagato di farsi assistere da un difensore di fiducia, né, in tale ipotesi, assume alcun rilievo la mancanza di consenso dell’indagato medesimo.
Così statuendo la Corte di Cassazione, Sezione feriale penale, respinge il ricorso di un imputato per guida in stato di ebbrezza aggravato dall’aver provocato un incidente, che lamentava l’inutilizzabilità, quali prove, delle analisi del sangue effettuate dal Pronto soccorso dell’ospedale presso il quale era stato ricoverato dopo il verificarsi del sinistro stradale che lo vedeva coinvolto come imputato. Prelievo ematico effettuato – lamentava in particolar modo il ricorrente – senza che gli fosse stato dato preventivo avviso di farsi assistere da un difensore di fiducia.
Censura che la Corte respinge, così come respinge l’ulteriore doglianza secondo cui le analisi effettuate in ospedale, in assenza di controanalisi o test di conferma, non avrebbero potuto costituire prove legali, né di per sé accertare che la condotta di guida dell’imputato fosse stata anomala o alterata, stante anche l’insussistenza di elementi sintomatici. Deficit probatorio tuttavia non ravvisato dagli Ermellini, laddove, nella sentenza n. 39881 del 4 settembre 2017, si dà conto di come i Giudici di merito abbiano correttamente evidenziato la portata sintomatica del comportamento di guida del conducente al momento del sinistro, caratterizzato dalla perdita del controllo dell’automezzo e dal percorso seguito uscendo di strada, per poi rientrarvi dopo diversi metri di scarocciamento.
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