E’ stato pubblicato online, sul sito del MEF, il decreto 6 aprile 2018 con le disposizioni attuative delle norme riguardanti il Gruppo Iva.
Il provvedimento adempie quanto previsto dalla Legge di bilancio 2017 (articolo 1, comma 24, Legge 11 dicembre 2016, n. 232), in attuazione dell'articolo 11 della Direttiva 2006/112/CE, secondo la quale, a partire dal 2018, i soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato esercenti attività d'impresa, arte o professione, per i quali ricorrano congiuntamente i vincoli finanziario, economico e organizzativo, possono divenire un unico soggetto passivo ai fini IVA, a seguito di un'opzione esercitata dai medesimi soggetti.
Per la costituzione del Gruppo Iva, i soggetti interessati devono esercitare una apposita opzione per il regime dell'Iva di gruppo.
L’esercizio dell’opzione dovrà essere effettuata con la presentazione di una dichiarazione da parte del rappresentante del Gruppo, da inviarsi in via telematica all'Agenzia delle Entrate.
La dichiarazione di costituzione deve essere sottoscritta da tutti i partecipanti.
La dichiarazione deve contenere:
la denominazione del Gruppo;
i dati identificativi del rappresentante e dei soggetti partecipanti;
l’attestazione della sussistenza, tra i soggetti partecipanti al Gruppo, dei vincoli finanziario, economico e organizzativo;
l’attività o le attività che saranno svolte dal Gruppo;
l’elezione di domicilio presso il rappresentante del Gruppo da parte di ciascun soggetto partecipante;
la sottoscrizione del rappresentante del Gruppo, che presenta la dichiarazione, e degli altri soggetti partecipanti.
Al Gruppo Iva è attribuito un proprio numero di partita Iva, a cui verranno associati tutti i codici fiscali dei partecipanti.
In sede di prima applicazione, la dichiarazione per la costituzione del Gruppo Iva ha effetto dall'anno 2019, se presentata entro il 15 novembre 2018, al fine di consentire ai soggetti interessati di valutare le condizioni per l'esercizio di tale opzione.
Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate dal Gruppo sono documentate mediante fattura (o, a seconda dei casi, con le modalità di volta in volta previste dalla disciplina Iva) emessa dal rappresentate o da uno dei partecipanti.
Sulla fattura devono essere indicati la partita Iva del gruppo e il codice fiscale del soggetto partecipante che ha realizzato l’operazione.
Per la fatturazione delle operazioni effettuate nei confronti del Gruppo, il rappresentante o uno dei partecipanti devono comunicare al fornitore la partita Iva del Gruppo e il codice fiscale del singolo acquirente.
Da sottolineare, come le operazioni effettuate tra i soggetti partecipanti al Gruppo non sono considerate cessioni di beni e prestazioni di servizi. Resta fermo l’obbligo di rilevare tali operazioni nelle scritture contabili, anche se, però – specifica il decreto 6 aprile 2018 – tali operazioni effettuate dal Gruppo Iva vanno inserite nelle scritture contabili diverse dai registri Iva.
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