Una società istante che rappresenta un gruppo Iva ritiene che si possa prescindere dalla condizione richiesta di posticipare all'anno successivo gli effetti dell'inclusione nel gruppo di due società neocostituite.
Infatti, la funzione antielusiva verrebbe meno quando non si tratta di far entrare nel gruppo un soggetto preesistente, ma un soggetto neocostituito che acquisisce e prosegue, in virtù di una particolare operazione societaria, un'attività già condotta da un soggetto facente parte del Gruppo IVA.
L'agenzia delle Entrate, nella risposta n. 757 del 3 novembre 2021, ricorda che la norma subordina l'ammissione ad un gruppo IVA alla permanenza del controllo almeno dal 1° luglio dell'anno precedente a quello in cui l'opzione per la costituzione del gruppo IVA stesso ha effetto.
Tale disposizione svolge la funzione di evitare il confezionamento di assetti partecipativi funzionali unicamente all'ammissione al regime di soggetti che non siano parte del gruppo inteso come unità economica e mira, dunque, ad impedire che possano fondersi in un unico soggetto passivo entità legate da vincoli occasionali o temporanei.
Posto che è previsto l'ampliamento soggettivo del gruppo, l'ingresso di tali "nuovi" soggetti non avviene immediatamente: la partecipazione al gruppo IVA acquista efficacia a decorrere all'anno successivo a quello in cui si instaurano i vincoli organizzativo, economico e finanziario.
Nel caso affrontato emerge che l'ingresso delle società neocostituite all'interno del gruppo determina, di fatto, non solo una modificazione del perimetro dei soggetti coinvolti, ma anche un ampliamento dell'ambito delle attività svolte dallo stesso.
Non è possibile, pertanto, prescindere dal rispetto delle condizioni temporali stabilite nell'articolo 70-quater, comma 5, primo periodo, DPR n. 633/1972.
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