Una società operatrice a livello nazionale nel settore dei giochi e delle scommesse, che fa parte di un gruppo internazionale (leader del settore), vuole sviluppare la politica premiale, già esistente, allo scopo di incentivare maggiormente i propri dipendenti e favorire il raggiungimento dei risultati economici dell’azienda.
L’attuale politica premiale è strettamente correlata alla policy globale del gruppo, che prevede un premio erogabile a tutti i dipendenti e di ammontare proporzionato al raggiungimento del risultato operativo del gruppo.
In particolare, la società intende sottoscrivere un accordo integrativo aziendale con le rappresentanze sindacali che regolamenti l’erogazione del premio di risultato ai propri dipendenti (esclusi i dirigenti), il quale subordinerebbe l’erogazione del premio al raggiungimento del risultato incrementale del EBITDA del gruppo.
L’istante chiede all’Amministrazione finanziaria se al raggiungimento, nell'anno 2021, di un risultato incrementale del proprio margine operativo lordo, rispetto a quello dell’anno precedente, possa applicare l'aliquota agevolata del 10%, quale imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali regionali e comunali, al sistema di welfare aziendale sostitutivo del premio di risultato adottato.
I chiarimenti vengono resi con la risposta ad interpello n. 265 del 17 maggio 2022.
Nella risposta agenziale viene confermato quanto già sostenuto nella circolare n. 5/E del 2018 e cioè che l'intervento legislativo del 2016 in materia di premi di risultato è finalizzato ad agevolare le sole aziende, e i rispettivi dipendenti, che realizzino un effettivo incremento di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione.
In generale, il riconoscimento del beneficio fiscale richiede che la verifica e la misurazione dell'incremento, quale presupposto per l'applicazione dell'imposta sostitutiva del 10 per cento, siano effettuate a livello aziendale, in base ai risultati raggiunti al termine del periodo congruo di misurazione, dalla singola azienda che eroga il premio di risultato, salvo la particolare ipotesi di contrattazione collettiva unitaria a livello di gruppo.
Pertanto, anche se la contrattazione collettiva aziendale subordina l'erogazione del premio di risultato al raggiungimento di un obiettivo di gruppo, affinché il premio possa essere agevolato è necessario che l'incremento di produttività, redditività ecc. sia raggiunto dalla singola azienda, non essendo sufficiente il raggiungimento del risultato registrato dal Gruppo stesso
Inoltre, con riferimento al caso di specie, l’Agenzia osserva come i criteri e le modalità di attribuzione dei premi di produttività a livello di gruppo siano definiti mediante un regolamento aziendale, strumento del tutto diverso dagli accordi collettivi aziendali o territoriali richiamati dal quadro normativo.
Per definizione, infatti, il regolamento aziendale è uno strumento unilaterale del datore di lavoro, che si fonda su una logica diversa da quella del dialogo sociale e della contrattazione collettiva.
Ne deriva – secondo la risposta n. 265/2022 – che mancando l’incrementalità a livello di singola azienda e il recepimento del regolamento in un accordo collettivo aziendale, il premio di risultato erogato non potrà essere detassato né convertito in welfare.
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