Le Entrate chiariscono – risoluzione 44 di ieri - le possibilità di continuazione della tassazione di gruppo in caso di modifiche nelle controllate, richiamando, in particolare, il dettato dell’articolo 124, comma 5, del Testo unico delle imposte dirette, che prevede che "nel caso di fusione della società o ente controllante con società o enti non appartenenti al consolidato può essere richiesta, mediante l'esercizio del diritto di interpello ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la continuazione del consolidato".
Un ulteriore richiamo consente l’individuazione delle tipologie di operazioni straordinarie che non interrompono la tassazione di gruppo e le fattispecie che interrompono la tassazione di gruppo prima del compimento del triennio: si tratta degli articoli 11 e 13 del Dm 9 giugno 2004, disciplinante l'attuazione delle disposizioni sul regime del consolidato nazionale.
Entrando nello specifico dell’istanza, il Fisco osserva preliminarmente che l'operazione di fusione rappresentata è riconducibile ad una fusione per incorporazione della consolidante con società non inclusa nel consolidato. In tale ipotesi, la società incorporante non è "automaticamente" attratta nel regime di tassazione consolidata avviato dalla società, ma è necessario - a tal fine - produrre istanza d'interpello ai sensi della legge n. 212 del 2000.
Ciò posto, l’Agenzia ritiene opportuno rappresentare gli effetti che l'incorporazione della consolidante "B" nella capogruppo "A" determina ai fini della validità dell'opzione esercitata da "B", rispettivamente con "C" nel 2004 e con "D" nel 2005.
Con l’operazione di fusione come descritta nell’interpello, l'incorporante "A" (già controllante al 100% di "B") succede nel complesso delle posizioni giuridiche attive e passive della incorporata "B", incluse quelle relative al regime del consolidato, qualora risultino rispettati i requisiti previsti dall'articolo 117 del Tuir.
L'operazione in questione rappresenta come appena scritto, una fattispecie prevista dall’articolo 124, comma 5, del Tuir, secondo periodo, in applicazione del quale la società risultante dalla fusione "A" ha la facoltà di richiedere la continuazione del consolidato avviato, in qualità di consolidante, dalla società fusa "B".
Ma, per evitare gli effetti interruttivi previsti dall'articolo 124 del Tuir, è necessario che la "partecipazione rilevante" detenuta dalla società "A", post fusione, nelle controllate "C" e "D", soddisfi i requisiti previsti dagli articoli 117 e 120 del Tuir.
Ne consegue che - ove risultino verificate le norme relative al regime della tassazione di gruppo e quelle relative al regime delle fusioni di cui all'articolo 172 del Tuir – per le Entrate non sussistono preclusioni alla continuazione del Consolidato "B-C" e "B-D", con la società "A" in qualità di consolidante, con efficacia già nel periodo di imposta nel quale ha effetto la fusione e relativamente alla residua frazione del triennio di validità dell'opzione. L'incorporante "A" dovrà, però, comunicare all’Amministrazione fiscale la conferma della tassazione di gruppo da parte delle predette società. La comunicazione dovrà avvenire mediante presentazione in via telematica della "Comunicazione relativa al regime di tassazione del consolidato nazionale", avendo cura di indicare nella sezione "dati relativi alla società consolidata" il codice 5 (conferma della tassazione di gruppo) nella casella "Tipologia comunicazione" entro il termine di trenta giorni dal perfezionamento dell'operazione prospettata.
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