Green pass di un'altra persona? Sì al licenziamento

Pubblicato il 22 giugno 2022

Licenziato il dipendente che esibisce il green pass altrui per entrare in azienda.

Con sentenza del 25 maggio 2022, il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, ha confermato il licenziamento per giusta causa irrogato a un lavoratore per aver esibito al vigilante, incaricato di effettuare i controlli all'accesso in azienda, un green pass appartenente a terze persone.

Con tale condotta, il dipendente si era fatto cogliere in violazione dell'obbligo di possedere un valido titolo di ingresso in servizio a suo nome, esponendo la società al rischio di responsabilità civili e penali e ad un danno all'immagine.

Secondo l'organo giudicante, il comportamento posto in essere integrava la giusta causa di licenziamento, costituendo una evidente e grave violazione dei doveri contrattuali di cui agli artt. 22104 e 2105 cod. civ.

Il prestatore, infatti, aveva cercato di eludere la sorveglianza esibendo il green pass di un'altra persona, per accedere al luogo di lavoro seppur privo del requisito previsto dalla legge vigente.

E come riconosciuto della stessa giurisprudenza, laddove ricorra un grave inadempimento del lavoratore, contrario alle norme della comune etica o del comune vivere civile, esso giustifica il venire meno del rapporto fiduciario tra datore di lavoro e lavoratore.

Nella specie, proprio valutando la condotta addebitata al dipendente nel contesto storico contrassegnato dalla emergenza epidemiologica, se ne poteva apprezzare ancora di più la gravità: era infatti evidente che il tentativo di entrare in azienda senza lo screening virologico, comportando la violazione delle norme all'epoca vigenti, avrebbe creato, laddove fosse andato a buon fine, l'esposizione degli altri dipendenti al rischio di contagio e la responsabilità della società datrice sia civile che penale.

In definitiva, si era in presenza di un comportamento di gravità tale da impedire la prosecuzione del rapporto, per la lesione irrimediabile del vincolo fiduciario e dell'affidamento datoriale sulla correttezza comportamentale del proprio dipendente, tale da legittimare la sanzione espulsiva irrogata.

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