Gravi reati contro la Pa, sì a intercettazioni con trojan

Pubblicato il 20 gennaio 2020

Sono utilizzabili, nel procedimento disciplinare riguardante i magistrati, le intercettazioni telefoniche o ambientali effettuate in un procedimento penale per corruzione?

Le Sezioni Unite civili di Cassazione, con sentenza n. 741 del 15 gennaio 2020, hanno risposto affermativamente al quesito, precisando la piena utilizzabilità di questo strumento anche nei procedimenti indicati, purché le intercettazioni medesime siano state legittimamente disposte nel rispetto delle norme costituzionali e procedimentali.

Ad esse – ha spiegato la Suprema corte – non ostano i limiti di cui all'art. 270 c.p.p., riferibile al solo procedimento penale deputato all'accertamento delle responsabilità penali.

Captatore informatico legittimo dal 2018

Gli Ermellini si sono pronunciati anche rispetto alle norme applicabili “ratione temporis”, precisando che l’art. 6 del D.lgs. n. 216/2017 – che ha parzialmente esteso ai procedimenti per i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni la disciplina delle intercettazioni prevista per i delitti di criminalità organizzata dall’art. 13 del convertito DL n. 152/1991 – è entrato in vigore il 26 gennaio 2018.

Tale ultima disposizione – ha spiegato il Collegio di legittimità – non è indicata tra quelle per le quali l’art. 9 del medesimo decreto legislativo ha disposto il differimento della loro entrata in vigore; inoltre, la sua successiva modifica, introdotta dall’art. 1, comma 3, della Legge n. 3/2019 – con cui è stata eliminata la restrizione dell’uso del captatore informatico nei luoghi indicati dall’art. 614 c.p., così consentendo l’intercettazione in tali luoghi anche se non vi è motivo di ritenere che vi si stia svolgendo attività criminosa – è a sua volta entrata in vigore il quindicesimo giorno dalla pubblicazione della Legge in G.U., avvenuta il 16 gennaio 2019. Questo, a differenza di altre disposizioni della medesima legge per le quali il legislatore ha differito l’entrata in vigore all’1° gennaio 2020.

Ne consegue il legittimo utilizzo, nel procedimento disciplinare de quo, delle intercettazioni effettuate con captatore informatico trojannella vigenza di tali norme ed in conformità della disciplina dalle stesse introdotta”.

All’epoca dei fatti, invero, era in vigore la possibilità di utilizzo del captatore informatico trojan anche per i reati più gravi contro la Pa, senza la delimitazione originariamente prevista dal secondo comma dell’articolo 6, D. Lgs. n. 216/2017.

In definitiva, la possibilità di utilizzare il captatore informatico preesiste e prescinde dalla modifica del testo codicistico.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Porti - Accordo di rinnovo del 18/11/2024

22/11/2024

CCNL Comunicazione artigianato - Ipotesi di accordo del 18/11/2024

22/11/2024

Ccnl Porti. Rinnovo

22/11/2024

Comunicazione artigianato. Rinnovo

22/11/2024

CCNL Terziario Confesercenti - Accordo integrativo del 4/11/2024

22/11/2024

Società di ingegneria: validi i contratti con soggetti privati post 1997

22/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy