Il giudice di pace di Verona ha stabilito che l’impossibilità di utilizzazione della prestazione da parte del creditore, pur se normativamente non prevista, è causa di estinzione dell’obbligazione, autonoma e distinta dalle cause di impossibilità ex articoli 1463 e 1464 Cc.
Nella specie, un consumatore era stato impossibilitato a partecipare alla vacanza-studio.
Accertata la grave malattia del creditore - polmonite diagnosticata dall’azienda ospedaliera documentata in atti – deve essere applicato, secondo la sentenza del 5 aprile 2016 del Giudice di Pace di Verona, l’articolo 1256 Cc con accoglimento della domanda di restituzione delle somme versate a carico del tour operator.
Quest'ultimo deve restituire, oltre al versato, anche gli interessi legali a far data dalla domanda. Sono a carico del tour operator le spese processuali.
Nella sentenza è ricordato che l'istituto del recesso unilaterale dà la possibilità ad una parte di ritirarsi da un rapporto contrattuale e di liberarsi dai relativi obblighi; si può ben parlare di recesso se il creditore è in grado di dimostrare l'impossibilità di utilizzare la prestazione pattuita.
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