Grave malattia documentata Tour operator rimborsa

Pubblicato il 05 luglio 2016

Il giudice di pace di Verona ha stabilito che l’impossibilità di utilizzazione della prestazione da parte del creditore, pur se normativamente non prevista, è causa di estinzione dell’obbligazione, autonoma e distinta dalle cause di impossibilità ex articoli 1463 e 1464 Cc.

La polmonite diagnosticata dall’ospedale ha impedito al creditore di utilizzare la prestazione pattuita

Nella specie, un consumatore era stato impossibilitato a partecipare alla vacanza-studio.

Accertata la grave malattia del creditore - polmonite diagnosticata dall’azienda ospedaliera documentata in atti – deve essere applicato, secondo la sentenza del 5 aprile 2016 del Giudice di Pace di Verona, l’articolo 1256 Cc con accoglimento della domanda di restituzione delle somme versate a carico del tour operator.

Quest'ultimo deve restituire, oltre al versato, anche gli interessi legali a far data dalla domanda. Sono a carico del tour operator le spese processuali.

Nella sentenza è ricordato che l'istituto del recesso unilaterale dà la possibilità ad una parte di ritirarsi da un rapporto contrattuale e di liberarsi dai relativi obblighi; si può ben parlare di recesso se il creditore è in grado di dimostrare l'impossibilità di utilizzare la prestazione pattuita.

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