Grave infermità psichica del condannato? Detenzione domiciliare

Pubblicato il 20 aprile 2019

Nelle ipotesi di grave malattia psichica sopravvenuta, il tribunale di sorveglianza deve poter disporre l’applicazione al condannato della detenzione domiciliare.

Lo ha sancito la Corte costituzionale nel testo della sentenza n. 99 del 19 aprile 2019.

I giudici costituzionali, in particolare, hanno dichiarato l’illegittimità dell’art. 47-ter, comma 1-ter, della Legge n. 354/1975 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui non prevede che, nell’ipotesi di grave infermità psichica sopravvenuta, il tribunale di sorveglianza possa disporre l’applicazione al condannato della detenzione domiciliare anche in deroga ai limiti di cui al comma 1 del medesimo art. 47-ter.

Per la Consulta, ossia, nei casi in cui durante la carcerazione si manifesti una grave malattia di tipo psichiatrico, il giudice deve poter disporre che il detenuto venga curato fuori dal carcere concedendogli, anche quando la pena residua sia superiore a quattro anni, la misura alternativa della detenzione domiciliare “umanitaria”, o “in deroga”, così come già accade per le gravi malattie di tipo fisico.

Valutazione del giudice

L’organo giudicante, ossia, dovrà valutare se la malattia psichica sopravvenuta sia compatibile con la permanenza in carcere del detenuto oppure richieda il suo trasferimento in luoghi esterni (abitazione o luoghi pubblici di cura, assistenza o accoglienza) con modalità che garantiscano la salute, ma anche la sicurezza.

Si tratta di una valutazione che dovrà tener conto di vari elementi, quali:

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Porti - Accordo di rinnovo del 18/11/2024

22/11/2024

CCNL Comunicazione artigianato - Ipotesi di accordo del 18/11/2024

22/11/2024

Ccnl Porti. Rinnovo

22/11/2024

Comunicazione artigianato. Rinnovo

22/11/2024

CCNL Terziario Confesercenti - Accordo integrativo del 4/11/2024

22/11/2024

Società di ingegneria: validi i contratti con soggetti privati post 1997

22/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy