Gratuito patrocinio: composizione della lite non esclude l'anticipazione delle spese

Pubblicato il 12 aprile 2019

La Corte di cassazione ha accolto, con rinvio, il ricorso promosso da un avvocato contro un’ordinanza con cui il Tribunale, nel pronunciarsi nell’ambito di un giudizio civile, poi estinto, per il quale l'assistito era stato ammesso al gratuito patrocinio, aveva escluso l’anticipazione delle spese in suo favore.

Detto giudizio si era concluso con la cancellazione della causa dal ruolo, convenuta tra le parti, a cui era conseguita la cessazione della materia del contendere per un accordo raggiunto in ordine al merito della vertenza.

I giudici di merito, in proposito, avevano ritenuto che poiché il giudizio si era estinto, pur se in conseguenza alla cancellazione della causa dal ruolo, lo Stato aveva il diritto di rivalersi nei confronti della parte ammessa al gratuito patrocinio, sia per le spese prenotate che per quelle anticipate, e che "il diritto dello Stato alla rivalsa anche per le spese anticipate dall'erario prima della pronuncia di estinzione del promesso ... esclude l'anticipazione delle medesime e, in particolare gli onorari e le spese dovuti al difensore”.

Il legale si era opposto a questa statuizione lamentando che il tribunale aveva confuso il concetto di anticipazione delle spese con quello di recupero da parte dell'Erario.

I giudici di merito – a suo dire – avevano erroneamente ritenuto che tra l'anticipazione ed il recupero sussistesse una qualche correlazione in riferimento ai compensi spettanti al difensore della parte ammessa al patrocinio.

Ammissione al patrocinio produce i suoi effetti, finché non revocata

E la Suprema corte, con ordinanza n. 10187 dell’11 aprile 2019, ha ritenuto fondate queste doglianze precisando che l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, fino a quando non sia revocata, continua, pur in caso di composizione della lite, a produrre i suoi effetti.

Tra questi – si legge nella decisione – vi è l'obbligo dell'Erario di procedere all'anticipazione degli onorari e delle spese dovuti al difensore, il quale, pertanto, ha il diritto alla relativa liquidazione.

Allo Stato, eventualmente, spetta poi il diritto al relativo recupero, “ove ne sussistano le condizioni”.

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