La Cassazione ha confermato una liquidazione operata in sede di merito per quanto riguarda il compenso riconosciuto al difensore di una parte ammessa al gratuito patronicio in un giudizio di risarcimento danni.
Nel dettaglio, i giudici di appello avevano ridotto della metà il compenso da riconoscere al difensore, quantificandolo in base alla limitata complessità dell’attività svolta e delle questioni dibattute, nonchè sulla base delle somme liquidate in sentenza a titolo di risarcimento del danno; in particolare, avevano ritenuto che il compenso stesso non dovesse essere vincolato all’importo richiesto in domanda.
Nella sentenza n. 7560 del 18 marzo 2019, gli Ermellini - rigettando il ricorso promosso dall'avvocato che contestava la menzionata liquidazione - hanno condiviso l’affermazione contenuta nella decisione di merito secondo cui il compenso liquidato a norma dell’articolo 82 del DPR n. 155/2002 non deve necessariamente corrispondere a quanto liquidato in sentenza a favore dell’Erario, potendo, eventualmente, il difensore, censurare solo l’errata applicazione delle disposizioni del menzionato DPR.
L’importo riconosciuto all’avvocato ricorrente, nella specie, è stato ritenuto come "correttamente quantificato" sulla base dell’ammontare del risarcimento liquidato in sentenza, di gran lunga inferiore a quello oggetto della domanda.
Questo, in un giudizio caratterizzato da una limitata complessità sia dell’attività svolta che delle questioni dibattute: la causa, infatti, era finalizzata solo a determinare l’entità del danno, in quanto, sull’an, era già intervenuto il giudicato penale.
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