Gratuito patrocinio. Presunzioni rigorose per il superamento dei limiti di reddito

Pubblicato il 28 luglio 2015

Con sentenza n. 32782 depositata il 27 luglio 2015, la Corte di Cassazione, quarta sezione penale, ha accolto il ricorso di una parte, avverso la pronuncia con cui il Tribunale aveva respinto la sua opposizione (ex art. 99 D.p.r. 115/2002) al rigetto dell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio, che aveva richiesto in qualità di persona offesa nell'ambito di un procedimento penale.

La ricorrente, nello specifico, si doleva del fatto che il Tribunale avesse rigettato l'opposizione, ritenendo inverosimile che tutti e tre i componenti del suo nucleo familiare, avessero cessato l'attività lavorativa nel medesimo periodo, e presumendo altresì, che gli stessi familiari avessero percepito "in nero" redditi di ammontare tale da superare il limite previsto per l'ammissione al gratuito patrocinio.

La Cassazione, sul punto – nell'accogliere la censura – ha rilevato come in effetti il Tribunale sia incorso in errore, nel procedere alla valutazione circa il superamento dei limiti reddituali per accedere al beneficio (ex art. 76 D.p.r. 115/2002).

Invero, sebbene sia ormai consolidato l'orientamento giurisprudenziale per cui, al fine dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, rilevino anche i redditi da attività illecite che possono essere accertati anche mediante presunzioni semplici ex art. 2729 c.c., l'indicazione del limite reddituale al di sotto del quale l'imputato abbia diritto al beneficio, impone comunque al giudice di indicare tassativamente sulla scorta di quali elementi possa operarsi tale valutazione.

Anche l'interpretazione fornita dalla stessa Corte di Strasburgo, circa "l'insufficienza dei mezzi economici" – quale presupposto del diritto all'assistenza gratuita riconosciuto anche dalla Cedu – richiede che gli indizi, perché possano assurgere al rango di prova presuntiva, debbano essere valutati con rigore e con adeguato riferimento ai fatti noti, senza ricorrere ad affermazioni apodittiche, generiche e sommarie.

Nella fattispecie, tuttavia, i giudici non hanno fatto buon uso di tale approdo interpretativo, essendo pervenuti alla decisione in virtù di una serie di elementi presuntivi, senza dar conto di ulteriori circostanze (ad esempio, il tenore di vita) dalle quali potesse desumersi la percezioni di redditi non dichiarati.  

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