Gratuito patrocinio per vittime di violenze sessuali e in famiglia

Pubblicato il 12 gennaio 2021

La Corte costituzionale, con sentenza n. 1 dell’11 gennaio 2021, ha giudicato non fondata la questione di legittimità che aveva investito l’art. 76, comma 4-ter, del DPR n. 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia), nella parte in cui si prevede l’automatica ammissione al patrocinio a spese dello Stato della persona offesa dai reati indicati nella norma.

Si tratta dei delitti di cui agli artt. 572, 583-bis, 609-bis, 609-quater, 609-octies e 612-bis, nonché, ove commessi in danno di minori, dai reati di cui agli artt. 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-quinquies e 609-undecies del codice penale, tra i quali rientrano i maltrattamenti in famiglia, le violenze sessuali, lo stalking.

La questione era stata sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24, terzo comma, della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Tivoli.

La stessa è stata giudicata infondata dalla Consulta, secondo la quale la scelta effettuata con la disposizione in esame rientra nella piena discrezionalità del legislatore e non appare né irragionevole né lesiva del principio di parità di trattamento, ciò considerando la vulnerabilità delle vittime dei reati di riferimento oltre che le esigenze di garantire al massimo il venire alla luce di tali fattispecie.

Difatti – si legge nella decisione - la giurisprudenza costituzionale ha in più occasioni ricondotto l’istituto del gratuito patrocinio nell’alveo della disciplina processuale “nella cui conformazione il legislatore gode di ampia discrezionalità, con il solo limite della manifesta irragionevolezza o arbitrarietà delle scelte adottate”.

E non è questo il caso: nel nostro ordinamento giuridico – precisa la Corte - è stato dato grande spazio a provvedimenti e misure tesi a garantire una risposta più efficace verso i reati contro la libertà e l’autodeterminazione sessuale, considerati di crescente allarme sociale, anche alla luce della maggiore sensibilità culturale e giuridica in materia di violenza contro le donne e i minori.

Da qui la volontà di un sistema più efficace a sostegno delle vittime, agevolandone il coinvolgimento nell’emersione e nell’accertamento delle condotte penalmente rilevanti.

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