Gratuito patrocinio. Istanza di liquidazione senza decadenza

Pubblicato il 10 settembre 2019

A carico dell’avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato che abbia depositato istanza di liquidazione del compenso dopo la pronuncia del provvedimento di merito non è prevista alcuna decadenza.

Il giudice, infatti, può sempre pronunciarsi su detta istanza anche dopo aver deciso definitivamente nel merito.

Così la Corte di cassazione, seconda sezione civile, nel testo della sentenza n. 22448 del 9 settembre 2019.

Decreto di pagamento anche dopo la decisione di merito

I giudici di Piazza Cavour hanno dapprima ricordato come l'articolo 83 comma 3 bis del DPR n. 115/2002 preveda che il decreto di pagamento debba essere emesso dal giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta, relativamente ai compensi richiesti dal difensore della parte ammessa al gratuito patrocinio.

Tuttavia - hanno poi evidenziato - il menzionato articolo 83 non prevede alcuna decadenza a carico del professionista che abbia depositato la relativa istanza dopo la pronuncia del detto provvedimento, né impedisce al giudice di potersi pronunciare sulla richiesta dopo che si sia pronunciato definitivamente sul merito, “avendo in realtà la finalità in chiave acceleratoria, di raccomandare che la pronuncia del decreto di pagamento avvenga contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude il giudizio”.

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