A chi spetta, nel giudizio di legittimità, la competenza a provvedere in ordine alla liquidazione delle spese processuali sostenute dalla parte civile ammessa a gratuito patrocinio?
E a chi spetta, in questi casi, l’emissione del decreto di liquidazione degli onorari e delle spese a beneficio del difensore della stessa parte civile?
La Corte di Cassazione, Sezioni Unite penali, ha fatto chiarezza in ordine a questi due interrogativi con sentenza depositata ieri, 12 febbraio 2020, la n. 5464.
Gli Ermellini, nel rispondere, hanno formulato apposito principio di diritto, specificamente riferito al giudizio davanti alla Corte di legittimità.
In particolare, hanno precisato che:
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