Il patrocinio a spese dello Stato è applicabile in ogni procedimento civile, anche di volontaria giurisdizione e pure quando l'assistenza tecnica del difensore non è obbligatoria.
Difatti, le disposizioni generali sul gratuito patrocinio (di cui al DPR n. 115/2002), sono volte ad assicurare la difesa alle persone non abbienti sia nel processo civile, sia negli affari di volontaria giurisdizione, sempre che l'interessato debba o possa essere assistito da un difensore.
Questo, quindi, non solo nel caso in cui la presenza del difensore sia imposta dal tipo di procedimento, ma anche nelle ipotesi casi in cui essa dipenda dalla scelta dell'interessato.
E’ di tutta evidenza, così, che pure nei procedimenti in cui tale assistenza non è obbligatoria, l'interessato può comunque farsi assistere da un avvocato.
Lo ha precisato la Corte di cassazione nel testo della sentenza n. 15175 del 4 giugno 2019, pronunciata in accoglimento del ricorso contro il provvedimento con cui, nell’ambito di un procedimento per la nomina di amministratore di sostegno, era stata rigettata l'istanza di liquidazione del compenso al difensore dell’istante, ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
Ciò, sul presupposto che trattandosi di procedimento di volontaria giurisdizione, per il quale non è necessaria la difesa tecnica di un avvocato, esso non fosse dovuto.
La Seconda sezione civile, nel ribaltare questa decisione, ha sottolineato come la conclusione in ordine al riconoscimento dell’applicabilità della disciplina del gratuito patrocinio anche nei procedimenti di volontaria giurisdizione, “oltre a discendere dalla lettera della legge, appare altresì perfettamente coerente con la finalità stessa dell'istituto del patrocinio a spese dello Stato”.
Detto istituto, infatti, in adempimento del disposto di cui all'articolo 24, comma 3, della Costituzione, è finalizzato ad assicurare alle persone non abbienti l'acceso alla tutela offerta dalla giurisdizione in modo pieno e consapevole ed in posizione di parità con quanti dispongono dei mezzi necessari.
Posizione di parità che, nel caso in cui la parte possa stare in giudizio personalmente, si sostanzia “anche nell'esercizio della facoltà di avvalersi della consulenza ed assistenza tecnica di un avvocato al fine di tutelare nel modo ritenuto più adeguato i propri interessi e diritti”.
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