Gratuito patrocinio a stranieri anche senza codice fiscale italiano

Pubblicato il 24 ottobre 2024

Un cittadino straniero non residente in Italia può presentare l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato senza necessità di indicare il codice fiscale italiano, ma solo i propri dati anagrafici e il domicilio all'estero.

E' quanto puntualizzato dalla Corte di cassazione con sentenza della Quarta sezione penale n. 38751 del 22 ottobre 2024, richiamando quanto già enunciato con il precedente arresto n. 30047 del 23 luglio 2024.

Stranieri. Patrocinio a spese dello Stato anche senza CF italiano

Il caso all'attenzione della Suprema corte riguardava il ricorso presentato contro un'ordinanza del Tribunale  che aveva rigettato l'opposizione al diniego di ammissione al gratuito patrocinio.

La motivazione del rigetto era la mancata indicazione del codice fiscale italiano da parte del ricorrente, che aveva invece fornito il codice fiscale del suo paese di residenza (Romania) e il suo domicilio all'estero.

La decisione della Corte di cassazione

La normativa applicabile

Nell'esaminare la normativa vigente, la Cassazione ha innanzitutto evidenziato come l'articolo 79 del DPR n. 115/2002 preveda l'obbligo di indicazione del codice fiscale a pena di inammissibilità della domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

L'articolo 6 del DPR n. 605/1973, tuttavia, nel richiamare gli atti nei quali deve essere indicato il numero di codice fiscale, specifica, al suo comma 2, che per i non residenti cui non è stato attribuito un codice fiscale italiano, è sufficiente fornire i dati anagrafici e il domicilio all'estero.

Interpretazione della Consulta

La sentenza della Corte Costituzionale n. 144 del 2004, in materia, ha stabilito che per i cittadini stranieri non residenti è sufficiente indicare il domicilio all'estero per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, senza la necessità di avere un codice fiscale italiano.

Errore del Tribunale

Il Tribunale, nel caso in esame, aveva erroneamente interpretato l'ordinanza della Corte Costituzionale, ritenendo necessaria l'indicazione del codice fiscale italiano anche per i cittadini stranieri residenti in un paese UE.

Le conclusioni della Corte di Cassazione

A fronte di tali considerazioni, quindi, la Corte di Cassazione ha:

Tabella di sintesi della decisione

Sintesi del Caso Un cittadino straniero non residente in Italia aveva richiesto l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, indicando il codice fiscale del suo paese di residenza e il domicilio all'estero.
Questione Dibattuta Se un cittadino straniero non residente in Italia possa presentare l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato senza indicare il codice fiscale italiano, ma solo i propri dati anagrafici e il domicilio all'estero.
Soluzione della Corte di Cassazione La Corte di Cassazione ha stabilito che un cittadino straniero non residente può presentare l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato senza necessità di indicare il codice fiscale italiano. È sufficiente fornire i dati anagrafici e il domicilio all'estero, come previsto dagli articoli 6 e 4 del DPR n. 605/1973.
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