Gratuità, non esenzione dal bollo

Pubblicato il 18 settembre 2009

L’ultima risoluzione pubblicata nel sito delle Entrate è la numero 250, del 17 settembre 2009. L’oggetto è il trattamento tributario ai fini dell’imposta di bollo applicabile al rilascio della carta di soggiorno a favore dei familiari del cittadino dell’Unione europea che non hanno la cittadinanza di uno Stato membro.

Benché il rilascio della carta di soggiorno sia “gratuito” (decreto legislativo n. 30 del 2007, comma 4) - salvo il rimborso del costo degli stampati e del materiale usato per il documento (stesso Dlgs, comma 6) - il termine “gratuito” utilizzato dal legislatore non integra una espressa previsione esentativa in materia tributaria, ma è unicamente finalizzato a non far gravare sull’interessato l’intero costo del servizio che la Pubblica amministrazione sopporta per il rilascio della carta di soggiorno. La gratuità non vale perciò a riconoscerne l'esenzione ai fini dell'imposta di bollo. Che andrà corrisposta.

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Nuova Sabatini Capitalizzazione: al via le domande

01/10/2024

Sicurezza sul lavoro, il ruolo del preposto

01/10/2024

Confisca per equivalente e concorso di persone: applicazione secondo le SU

01/10/2024

Patente a crediti: al via il nuovo servizio, con alert dell’INL

01/10/2024

Nuovo tasso per agevolazioni alle imprese da ottobre 2024

01/10/2024

Firma digitale nei processi verbali: procedura

01/10/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy