La pubblica amministrazione, nell’ipotesi in cui, in materia di pubblico impiego privatizzato, stabilisca discrezionalmente di provvedere alla copertura dei posti vacanti con il sistema dello scorrimento delle graduatorie concorsuali valide ed efficaci, è tenuta a motivare la determinazione riguardante le modalità di reclutamento del personale.
In particolare, in presenza di più graduatorie per il medesimo profilo, deve indicare le circostanze di fatto o le ragioni di interesse pubblico prevalenti che la inducono ad effettuare lo scorrimento applicando un criterio diverso da quello della utilizzazione delle diverse graduatorie secondo il criterio cronologico.
E dalla mancata giustificazione dell'omesso rispetto del criterio cronologico, nei confronti degli idonei inseriti nella graduatoria di data anteriore, il giudice ordinario deduce il mancato rispetto da parte della pubblica amministrazione dei criteri generali di correttezza e buona fede, applicabili alla stregua dei principi di imparzialità e di buon andamento di cui all'articolo 97 della Costituzione, configurabile come inadempimento contrattuale e suscettibile di produrre un danno risarcibile per la lesione del diritto degli interessati allo “scorrimento prioritario” della graduatoria del concorso da loro espletato.
E’ quanto spiegato dalla Corte di cassazione, Sezione Lavoro, nel testo della sentenza n. 280 depositata il 12 gennaio 2016.
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