Un passo ancora verso il completamento del quadro della giurisprudenza elaborata dalla sezione tributaria della Corte di Cassazione nelle due udienze tenute il “dies irap”, 8 febbraio 2007: l’11 giugno è stata depositata la sentenza 13570, che affronta la questione, delicata, degli studi associati. La pronuncia afferma che uno studio associato non è automaticamente soggetto al tributo sulle attività produttive. Ai fini dell’applicazione di esso è necessario che il reddito non derivi dal solo lavoro professionale di ognuna delle persone che compongono lo studio, ma sia potenziato da una struttura di una certa complessità.
Fanno compagnia al principio giurisprudenziale appena descritto le due sentenze 13810 e 13811, che seguono la prima di due giorni: l’Irap deve coinvolgere una capacità produttiva “impersonale e aggiuntiva” rispetto a quella propria del professionista. Il tributo non è applicabile, spiegano i giudici, quando il risultato economico trovi ragione esclusivamente nella auto-organizzazione del professionista o, in ogni caso, l’organizzazione che egli ha predisposto abbia incidenza marginale e non richieda il coordinamento.
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