E’ stato firmato, lo scorso 12 settembre 2017, dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Giuliano Poletti, e dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, Pier Carlo Padoan, il decreto interministeriale che riconosce sgravi contributivi ai datori di lavoro privati che abbiano previsto, nei contratti collettivi aziendali, istituti di conciliazione tra vita professionale e vita privata dei lavoratori. Il provvedimento (una volta registrato dalla Corte dei Conti) sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale, dando così attuazione a quanto previsto in materia dal decreto legislativo del 15 giugno 2015, n. 80 (G.U. n. 144 del 24 giugno 2015).
Il decreto interministeriale del 12 settembre 2017 ha lo scopo di attuare quanto previsto dal decreto legislativo del 15 giugno 2015, n. 80, che riconosce gli sgravi contributivi ai datori di lavoro privati che individuano misure finalizzate a favorire la conciliazione tra vita professionale e vita privata dei lavoratori.
In particolare, la normativa stabilisce che per accedere agli sgravi contributivi, i datori di lavoro devono aver sottoscritto e depositato contratti collettivi aziendali che non solo prevedano misure di conciliazione tra vita lavorativa e vita privata ma che le stesse abbiano carattere innovativo e migliorativo rispetto a quanto già previsto dai contratti collettivi nazionali del settore di riferimento o da altre disposizioni già vigenti.
NB! Il decreto interministeriale rappresenta, in pratica, un atto esecutivo di una serie di previsioni normative che anticipavano la volontà di incentivare le misure aziendali per la conciliazione vita – lavoro. Si tratta, in particolare: della legge delega del 10 dicembre 2014, n. 183 (G.U. n. 290 del 15 dicembre 2014) in tema di deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonchè in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell’attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro; del citato decreto legislativo di attuazione della legge delega del 15 giugno 2015, n. 80, recante misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro. Nel dettaglio, tale decreto assegnava circa 110 milioni di euro per il biennio 2017 e 2018, a valere sul Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello. Il beneficio potrà essere riconosciuto ai contratti collettivi aziendali sottoscritti e depositati a decorrere dal 1° gennaio 2017 e non oltre il 31 agosto 2018, nei limiti e con le modalità stabilite nel decreto. |
Al fine di poter beneficiare dello sgravio contributivo, le aziende devono impostare il contenuto del contratto aziendale, in conformità con il decreto interministeriale del 12 settembre 2017.
Di seguito l’insieme delle misure riguardanti la conciliazione vita lavoro, citate nella normativa in commento, che consento l’accesso agli sgravi contributivi.
• estensione del congedo di paternità, con previsione della relativa indennità;
• estensione del congedo parentale, in termini temporali e/o integrazione della relativa indennità;
• previsione di nidi d’infanzia/Asili nido/Spazi ludico-ricreativi aziendali o interaziendali;
• percorsi formativi (e-learning/coaching) per favorire il rientro dal congedo di maternità;
• buoni per l’acquisto di servizi di baby sitting.
• lavoro agile;
• flessibilità oraria in entrata e uscita;
• part-time;
• banca ore;
• cessione solidale dei permessi con integrazione da parte dell’impresa dei permessi ceduti.
• convenzioni per l’erogazione di servizi time saving;
• convenzioni con strutture per servizi di cura;
• buoni per l’acquisto di servizi di cura.
NB! Il termine “work-life balance”, usato per la prima volta in Gran Bretagna alla fine degli anni Settanta, indica la capacità di bilanciare in modo equilibrato il lavoro – inteso come carriera e ambizione professionale – e la vita privata. |
I datori di lavoro che implementano le misure sopra descritte avranno accesso ad uno sgravio contributivo fino al 5% dell’imponibile previdenziale previsto per tutta la forza lavoro aziendale e a stabilire l’entità precisa sarà l’Inps, in base al numero di lavoratori assunti e alle dichiarazioni contributive presentate dai datori di lavoro.
Precisamente, le iniziative di conciliazione vita-lavoro contenute nei contratti collettivi aziendali dovranno prevedere l’attivazione di almeno due delle misure sopra elencate, di cui almeno una dovrà rientrante nell’Area di intervento genitorialità.
Inoltre, i contratti dovranno interessare perlomeno il 70% della media dei lavoratori dipendenti occupati dal datore di lavoro nell’anno precedente alla presentazione della domanda per accedere agli sgravi contributivi.
A tale proposito, si fa presente che le domande dovranno essere presentate in via telematica all’Inps (secondo le istruzioni che fornirà l’Istituto) nel rispetto dei seguenti termini:
per i contratti depositati entro il 31 ottobre 2017, la scadenza è il 15 novembre 2017;
per i contratti depositati entro il 1° agosto 2018, la scadenza è il 15 settembre 2018.
Quando parliamo di conciliazione vita-lavoro facciamo riferimento ad un’ampia serie di misure che riguardano molti aspetti della vita del lavoratore.
Come noto, l’attuale contesto economico e produttivo è caratterizzato da una forte esigenza di flessibilità, sia da parte dell’impresa che da parte del lavoratore.
In uno scenario simile, come dimostrano le stesse previsioni del decreto del 12 settembre 2017, la contrattazione collettiva, in particolare quella territoriale e aziendale, svolge una funzione strategica, poichè può divenire uno strumento fondamentale per conciliare le esigenze produttive dell’azienda con quelle personali del dipendente, mediante politiche conciliative e sistemi integrati di welfare.
Sotto questo profilo, anche l’ILO ha definito la contrattazione integrativa come il mezzo attraverso cui lavoratori e datori di lavoro possono concordare una “flessibilità regolata”, che consenta ai primi di bilanciare tempi di lavoro con responsabilità di cura, andando incontro allo stesso tempo alle esigenze produttive e organizzative dei secondi.
In effetti, come si vedrà dagli esempi concreti che si citeranno in questa sede, negli ultimi anni si ravvisa la tendenza ad introdurre nella contrattazione di secondo livello modalità di svolgimento della prestazione di lavoro family-friendly e garanti di work- life balance.
In dettaglio, la flessibilità, regolata in ottica di conciliazione vita-lavoro, può essere garantita ai dipendenti incidendo su due macro-aree d’intervento:
temporale, prevedendo strumenti che permettono un’organizzazione flessibile dei tempi di lavoro (part-time ecc.);
spaziale, prevedendo misure che favoriscono una diversa organizzazione degli spazi lavorativi (telelavoro, lavoro agile, ecc.).
Alcune best practices aziendali nello schema che segue.
Azienda |
Misure aziendali di conciliazione vita – lavoro |
Conosciuto marchio belga nel settore chimico e della plastica |
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Conosciuto marchio italiano che produce acqua minerale |
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Conosciuto marchio italiano operante nel settore bancario |
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Conosciuto marchio italiano specializzato nella telefonia mobile per privati ed aziende |
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NB! Il Parlamento Europeo, nella Risoluzione approvata il 13 settembre 2016, in materia di “creazione di condizioni del mercato del lavoro favorevoli all’equilibrio tra vita privata e vita professionale”, ha definito la conciliazione tra vita professionale privata e familiare un diritto fondamentale da garantire a tutti, nello spirito della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, con misure che siano disponibili a ogni individuo, non solo alle giovani madri, ai padri o a chi fornisce assistenza. |
QUADRO NORMATIVO Legge del 10 dicembre 2014, n. 183 Decreto legislativo del 15 giugno 2015, n. 80 Risoluzione del Parlamento Europeo del 13 settembre 2016 Decreto interministeriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 12 settembre 2017 (in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale) |
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