Gli interventi al di fuori delle parti comuni non coinvolgono il condominio
Pubblicato il 23 luglio 2012
Non può essere citato in giudizio il condominio, in quanto carente di legittimazione passiva, qualora, a seguito dei lavori per il trasferimento dei contatori elettrici nelle cantine condominiali, il conduttore rimanga, nel proprio locale, privo dell'allacciamento alla rete elettrica.
Dalla delibera condominiale regolarmente approvata, si evinceva che, dopo lo spostamento, i lavori di riallacciamento e di collegamento del nuovo contatore con i locali di proprietà esclusiva rientravano nella competenza del singolo condomino.
Quindi, è da escludere che si sia verificato il reato di molestia da parte del condominio, essendo accertato che i lavori svolti, assunti con delibera condominiale, riguardavano un intervento non inerente alle parti comuni e relativamente al quale il condominio non aveva alcun potere di iniziativa.
Il conduttore avrebbe dovuto rivolgere le richieste di risarcimento del danno al proprio locatore, proprietario dell'unità immobiliare.
Ad affrontare l'argomento, la Corte di cassazione con
sentenza n. 10972 del 28 giugno 2012.