Gli immobili strumentali “fanno” reddito

Pubblicato il 26 ottobre 2006

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 22587, depositata il 20 ottobre 2006, fa chiarezza sulla corretta applicazione degli articoli 43 e 65 del Tuir. Prendendo in esame il caso di un imprenditore individuale che svolgeva l’attività di gestione di un albergo in un immobile posseduto dallo stesso e poi ceduto a titolo oneroso, i Supremi giudici hanno riconosciuto che: gli immobili strumentali per natura, utilizzati dall’imprenditore individuale esclusivamente per l’esercizio dell’impresa, devono essere considerati relativi all’attività, anche se non sono stati iscritti nel libro degli inventari o in quello dei beni ammortizzabili. Perciò, anche se l’imprenditore non ha mai dedotto le quote di ammortamento del costo di acquisto e delle spese migliorative, questi beni non possono essere considerati personali e la plusvalenza, realizzata mediante cessione a titolo oneroso, concorre a formare il reddito d’impresa.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Assegno di inclusione e tirocini sociali: cosa fare per evitare la sospensione dell'indennità

04/10/2024

CCNL Assicurazioni - Agenzie generali Italia spa Anagina - Stesura del 10/7/2024

04/10/2024

Assicurazioni Agenzie generali Anagina. Rinnovo

04/10/2024

Applicazione Direttiva DAC 7 in Italia: chiarimenti su definizione di “piattaforma” e “venditore”

04/10/2024

Programma nazionale giovani, donne e lavoro: on line il nuovo sito

04/10/2024

Patente a crediti: come sono punite le irregolarità?

04/10/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy