Gli immobili strumentali “fanno” reddito

Pubblicato il 26 ottobre 2006

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 22587, depositata il 20 ottobre 2006, fa chiarezza sulla corretta applicazione degli articoli 43 e 65 del Tuir. Prendendo in esame il caso di un imprenditore individuale che svolgeva l’attività di gestione di un albergo in un immobile posseduto dallo stesso e poi ceduto a titolo oneroso, i Supremi giudici hanno riconosciuto che: gli immobili strumentali per natura, utilizzati dall’imprenditore individuale esclusivamente per l’esercizio dell’impresa, devono essere considerati relativi all’attività, anche se non sono stati iscritti nel libro degli inventari o in quello dei beni ammortizzabili. Perciò, anche se l’imprenditore non ha mai dedotto le quote di ammortamento del costo di acquisto e delle spese migliorative, questi beni non possono essere considerati personali e la plusvalenza, realizzata mediante cessione a titolo oneroso, concorre a formare il reddito d’impresa.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Processo civile: il correttivo alla Riforma Cartabia entra in vigore

25/11/2024

Testo unico rinnovabili 2024: novità e semplificazioni per l’energia verde in Italia

25/11/2024

Misura Marchi +2024, un giorno per la domanda

25/11/2024

Buoni pasto: tetto del 5% alle commissioni a carico degli esercenti

25/11/2024

Diritto di critica nell'ambito del rapporto di lavoro: entro quali limiti?

25/11/2024

Decreto flussi: alle Corti d'appello la convalida di trattenimento dei migranti

25/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy