Gli effetti delle nuove tariffe dei commercialisti sui compensi dei sindaci
Pubblicato il 15 aprile 2011
Le modifiche delle tariffe dei dottori commercialisti, introdotte dal Regolamento n. 169 del ministro della Giustizia, hanno avuto fin da subito delle pesanti ricadute operative per le società di capitali.
Si ricorda che su proposta del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, il Ministero ha adottato la nuova tariffa dei compensi per le prestazioni professionali. Tuttavia, dal momento che sono oggetto di specifica disciplina gli onorari relativi alla funzione di sindaco e di revisore legale, le nuove tariffe possono avere importanti effetti per le società che vogliono determinare i compensi dei sindaci riferendosi alle tariffe dei dottori commercialisti.
Assonime - circolare n.
9/2011 - si ripropone di analizzare in quali casi le nuove regole sui compensi potrebbero produrre effetti già a partire dalla situazione in corso. La fattispecie prevista è quella in cui il sindaco sia iscritto all’apposito albo e il compenso sia stato stabilito in sede di assemblea con un generico rimando alla tabella. Infatti, dato che la nuova tariffa non prevede più un tetto massimo ai compensi - come avveniva in passato - ora, il semplice rimando alle tariffe dei dottori commercialisti può comportare un significativo aumento degli onorari.
Inoltre, in base all’articolo 56 del Regolamento, le nuove tariffe si applicano anche per le prestazioni in corso al 30 ottobre 2010. Questo significa che avranno effetto sia per gli incarichi di sindaco conferiti dopo questa data che facciano rinvio alle tariffe dei dottori commercialisti per la determinazione del corrispettivo, sia per gli incarichi in corso alla data del 30 ottobre 2010.
Al termine di tale analisi, la circolare di Assonime conclude asserendo che se con la nuova tariffa i compensi dei sindaci dovessero lievitare “
si potrebbe ipotizzare l’applicazione dell’istituto della risoluzione per eccessiva onerosità”. Tale conclusione così drastica potrebbe essere evitata con la scelta di una comune rinegoziazione dell’accordo. Assonime, infatti, invita le parti a stabilire sempre in modo esplicito i compensi e a non limitarsi a generici rinvii alle tariffe. Difatti, un accordo sui compensi, con parametri anche notevolmente inferiori rispetto alle indicazioni della nuova tariffa professionale, è conforme alle norme di legge ed è anche corretto sotto il profilo deontologico.